Neo immessi in ruolo: nelle domande di mobilità prende punti solo il concorso ordinario
Lalla – Molti docenti lo apprendono in questi giorni, con stupore, mentre si apprestano alla compilazione della domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva di titolarità, in quanto neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2011 o con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010.
Lalla – Molti docenti lo apprendono in questi giorni, con stupore, mentre si apprestano alla compilazione della domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva di titolarità, in quanto neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2011 o con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010.
Da anni le tabelle dei titoli per la mobilità sono invariate e contemplano solo l’attribuzione di 12 punti al concorso ordinario, mentre non valutano il percorso Ssis, nè a livello concorsuale, nè come specializzazione, nè i corsi riservati con i quali è stato possibile conseguire l’abilitazione nel corso degli ultimi 10 anni, nè la specializzazione per le attività didattiche di sostegno e solo in parte il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria
Dunque il Contratto (firmato da CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA UNAMS) prevede una differenziazione notevole a livello di punteggio a seconda della graduatoria da cui si è assunti.
Il concorso ordinario viene valutato ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei Titoli Generali
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) punti 12
Si valuta solo il concorso relativo al ruolo in cui è assunti a tempo indeterminato.
La mancata valutazione delle altre abilitazioni (Ssis, corso riservato) e della specializzazione di sostegno è invece indicata alla nota 11:
"Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio"
La valutazione del corso di Laurea in Scienze della formazione primaria è invece indicata nella nota del 23 aprile 2010
La nota n. 12) del Contratto afferma “non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza”.
Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-infanzia, non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Analogamente, ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-primaria, non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti relativo a quest’ultimo diploma di laurea, quale titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.