Neo immessi in ruolo, come si articola il nuovo anno di formazione e prova: dagli incontri propedeutici alla valutazione finale

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Il MI ha pubblicato la nota n. 30.998/2022, con la quale ha fornito indicazioni in merito al nuovo anno di formazione e prova del personale docente ed ha comunicato di aver emanato il relativo decreto n. 226/2022, al momento in corso di registrazione. Chi riguarda e come si articola il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo.

Applicazione

Il DM n. 226/2022, come leggiamo nella suddetta nota ministeriale, contiene disposizioni relative al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015 e dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017, nonché le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha modificato il sistema di formazione e reclutamento del personale docente delineato dal D.lgs. 59/17).

Il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova riguarda tutti i docenti che devono svolgere l’anno di prova, come leggiamo nell’articolo 1, comma 6, del DM n. 226/2022:

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

A decorrere dall’a.s. 2022/23, dunque, tutto il personale docente ed educativo (anche coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e che non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero devono ripeterlo) deve svolgere, ai fini della conferma in ruolo, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Chi deve svolgerlo

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova deve essere svolto dalle seguenti categorie di personale:

  1. docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  4. docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Articolazione

Di seguito le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione finale relative al nuovo percorso di formazione e prova:

  • bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative (per un totale di 50 ore):

a. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore)
b. laboratori formativi (12 ore)
c. “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore)
d. formazione on-line (20 ore)

  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Mancato superamento e Rinvio

Mancato superamento

Qualora il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso (docente) effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile. Dunque, il percorso può essere ripetuto una sola volta.

Rinvio

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio si può rinviare nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno. Il rinvio, inoltre, è possibile in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Giorni di servizio

Evidenziamo che, come previsto dalla normativa previgente, il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

In caso non si riesca a raggiungere i suddetti giorni di servizio, il docente non è ammesso a svolgere il colloquio e il test finale, ragion per cui il periodo di prova è rinviato (e in tal caso, si dovranno seguire nuovamente le attività formative, come detto sopra).

Decreto 

Allegato criteri test finale

Nota

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