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Neo immessi in ruolo 2024: trasferimento e assegnazione provvisoria grazie a deroghe. Si deve attendere contratto Mobilità

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I docenti neo immessi in ruolo, considerato il previsto vincolo triennale, si pongono diverse domande in merito alla prossima mobilità, sia annuale che territoriale. Chi potrà presentare domanda?

Mobilità

Le operazioni di mobilità, come sappiamo, si distinguono in:

  • mobilità annuale, ossia assegnazioni provvisorie e utilizzazioni;
  • mobilità territoriale e professionale, ossia trasferimenti e passaggi di ruolo cattedra.

Possono partecipare:

  • alle utilizzazioni, in linea generale, i docenti in soprannumero o esubero ovvero i titolari di posto comune che intendono essere utilizzati su sostegno oppure i docenti di scuola primaria titolari su posto comune che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua (approfondisci chi può presentare domanda di utilizzazione);
  • alle assegnazioni provvisorie i docenti in possesso di uno dei previsti motivi (rincongiumento ovvero gravi esigenze di salute del richiedente);
  • ai trasferimenti i docenti che non siano sottoposti a nessun vincolo presente nel CCNI sulla mobilità (ossia che abbiano ottenuto il trasferimento/passaggio in una delle scuole indicate nella domanda, i quali non possono presentare istanza di mobilità per tre anni) o che non siano neoassunti [i quali devono restare nella scuola di titolarità per tre anni scolastici, che diventano quattro per gli assunti da concorso scuola secondaria PNRR 2023 privi di abilitazione. Evidenziamo che per gli assunti da GPS sostegno prima fascia, il vincolo inizia dall’anno di assunzione a tempo determinato (come anche per gli assunti da straordinario bis) e consiste nello svolgimento di tre anni scolastici di effettivo servizio];
  • ai passaggi di ruolo/cattedra i docenti che abbiano superato l’anno di prova, che siano in possesso della specifica abilitazione per il ruolo richiesto, che non siano non siano sottoposti a nessun vincolo presente nel CCNI sulla mobilità (vedi punto precedente) e non siano neoassunti (vedi punto precedente).

Approfondisci:

Deroghe ai vincoli

I docenti sottoposti ad uno dei vincoli sopra riportati hanno potuto presentare domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25, se rientranti in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, recepite per la mobilità tramite l’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024 e per le assegnazioni provvisorie tramite l’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024. Ecco le deroghe:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Quesiti

D1. Sono un docente di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado immesso in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024 da GPS prima fascia (ex art 59). Lo scorso anno, essendo in anno di prova con contratto a T.D. finalizzato al ruolo, ho potuto produrre domanda di assegnazione provvisoria cartacea, poiché rientro nelle deroghe al vincolo triennale (genitore con disabilità grave tutelato da L.104/92). La mia domanda è: quest’anno potrò fare domanda di trasferimento, rientrando tra le deroghe al vincolo? E in caso di risposta positiva, la mobilità può essere richiesta solo nella provincia di residenza del parente da assistere o anche in un’altra provincia?

R1. Considerato che le deroghe sono previste nel CCNL 19/21 e per questo le stesse non potranno non essere riportate anche nel prossimo CCNI sulla mobilità (il CCNI 22/25, infatti, è scaduto e dovrebbe essere riscritto oppure prorogato), la risposta alla domanda è affermativa: la lettrice potrà presentare domanda di mobilità (salvo eventuali cambiamenti della disposizione di cui al CCNL 19/21). Quanto alla provincia cui presentare domanda, è possibile presentarla per più province, quindi anche per una diversa da quella dell’assistita. Evidenziamo che nei movimenti interprovinciali non si fruisce della precedenza in caso di assistenza al genitore, fermo restando il superamento del vincolo.

D2. Sono una vincitrice dell’ultimo concorso per la CDC a008. Non ho ancora scelto la provincia ma informandomi sulle cattedre accantonate ce ne sono due in due istituti professionali in cui non si fa A008 ( CDC di liceo artistico) interamente dedicate al potenziamento. È normale ciò? A cosa serve quindi vincere i concorsi su una determinata materia? Rischio che tra qualche anno non serva più? Con questa prerogativa poco allettante, dovendo andare fuori provincia, ed avendo una bambina di 20 mesi, il prossimo anno (quindi di prova) posso chiedere assegnazione provvisoria? Spero possiate darmi una risposta confortante, Cordiali saluti

R2. Premettiamo che non è possibile che si abbia in organico un classe di concorso non afferente all’istituto ovvero agli indirizzi di studio ivi presenti. A ciò aggiungiamo che, stando alle tabelle ministeriali allegate al DM n. 259/2017 (e prima al DPR 19/2016), la A-08 è una classe di concorso prevista anche negli istituti professionali:

Il fatto, poi, che  alla scuola in esame sia stato assegnato un posto di potenziamento relativo alla classe di concorso in oggetto testimonia che la stessa (A-08) rientra nell’organico del medesimo istituto.

Fatta questa breve premessa, la nostra lettrice, rientrando in una delle previste deroghe, potrà sicuramente presentare domanda di assegnazione provvisoria, fermo restando che venga assunta in ruolo entro il prossimo 31 dicembre.

Questa la situazione attuale. Sindacati e Ministero hanno avviato il confronto per la stesura del nuovo Contratto della mobilità che, a partire da questi punti fermi potrebbe registrare anche delle nuove migliorie. I resoconti dei primi due incontri.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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