Nell’ISEE va inserito il compagno convivente?

L’assegno unico per le famiglie con figli a carico, a differenza di quello che accadeva in sede di richiesta dell’assegno al nucleo familiare, richiede che sia presente una dichiarazione ISEE in corso di validità. In mancanza dell’ISEE, infatti, l’assegno viene corrisposto nella misura spettante a coloro che hanno ISEE superiore a 40mila euro e nella misura minima di 50 euro per ogni figlio.
Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Salve, io e il mio compagno siamo conviventi ma non sposati ed entrambi docenti. Con noi vive nostro figlio minorenne ed il figlio maggiorenne del mio compagno, avuto dal precedente matrimonio che non percepisce reddito.Come devo compilare l’isee? Considerando che lo richiedo io chi fa parte del nucleo familiare che devo dichiarare? Nel richiedere gli assegni familiari mi hanno sempre detto a scuola che il convivente non andava inserito, e quindi nemmeno il suo reddito ma adesso con l’isee ed il nuovo assegno unico mi è tutto poco chiaro.
Grazie per l’aiuto.
Isee e composizione del nucleo familiare
Una differenza sostanziale tra ANF e assegno unico si ravvisa nelle modalità di calcolo dell’importo spettante. Mentre con l’assegno al nucleo familiare si prendeva in considerazione solo il reddito del nucleo ANF, diverso dal nucleo familiare anagrafico, per l’assegno unico è necessario l’ISEE che prende in considerazione il nucleo familiare tradizionale.
Questo comporta redditi diversi su cui basare il calcolo. Per l’ANF, ad esempio, se i nonni convivevano con i nipoti i loro redditi non rientravano nel calcolo dell’assegno. O, anche, in caso di genitori non sposati rientrava nel nucleo familiare ANF solo il genitore richiedente insieme ai figli. O, ancora, i figli maggiorenni uscivano dal nucleo familiare ANF ed eventuali loro redditi non influivano sul calcolo.
Con l’assegno unico, invece, si prendono in considerazione tutti i redditi presenti nel nucleo familiare, quelli di eventuali nonni, zii, fratelli con reddito conviventi. E anche quelli del convivente non sposato. E questo fa si che, per alcuni nuclei familiari sia meno conveniente la misura.
Ma bisogna anche dire che con l’ANF c’era una disparità di trattamento tra genitori sposati e non sposati: mentre i genitori sposati entravano entrambi con i propri redditi nella determinazione dell’importo, nei casi di genitori non sposati uno dei due non era considerato, e neanche i suoi redditi determinando, quindi, un importo mensile maggiore.
Venendo, ora, alla sua domanda: del suo nucleo familiare fanno parte sia il suo compagno che suo figlio maggiorenne ed entrambi rientreranno nel suo ISEE e concorreranno alla determinazione dell’assegno unico. Per gli assegni al nucleo familiare, infatti, il compagno non andava inserito, ma nell’ISEE si se rientra nello stesso nucleo familiare. Di fatto nella richiesta dell’assegno unico non va inserita la composizione del nucleo familiare ma è necessario avere ISEE in corso di validità (dal quale il nucleo familiare si desume). In caso non sia presente ISEE si avrà diritto alla sola quota base del beneficio, quella che spetta a coloro che hanno ISEE superiore a 40mila euro, per un importo mensile di 50 euro per ogni figlio.
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