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Nella domanda di assegnazione provvisoria non ho inserito preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento, può essere un problema?

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Il docente che, nella domanda di AP, esprime anche preferenze per scuole di altri comuni, deve prima chiedere l’intero comune di ricongiungimento

Un lettore ci scrive:

Ho formulato istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale, da materia (A060) a materia e/o spstegno (A060/ADMM) avendo autodicharato un anno svolto su sostegno.
Nel comune di residenza della mia famiglia esiste un solo istituto comprensivo.  Quindi scelta tale scuola, che è la sola presente nel mio comune, sono passato a scegliere scuole dei comuni direttamente confinanti.
Nelle preferenze ho optato solo per scelte puntuali di singoli istituti, mai scelte sintetiche su comuni. Essendo quasi tutti dotati di una sola scuola.
Può rappresentare un problema la mancata scelta sintetica per comuni?
La preoccupazione del nostro lettore è motivata in quanto non ha rispettato le regole previste nel CCNI sulla mobilità annuale su come inserire le preferenze territoriali nella domanda di assegnazione provvisoria

AP per ricongiungimento familiare, prioritaria la preferenza nel comune di ricongiungimento

Il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento familare è obbligato a inserire come prima preferenza il comune di ricongiungimento o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
Il docente quindi potrà inserire prima preferenze analitiche per scuole ubicate in tale comune e, se intende chiedere anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere prima la preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento.

Quali conseguenze se non si esprime preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento

L’indicazione dell’intero comune di ricongiungimento non è sempre obbligatoria, lo è nel caso in cui il docente esprime preferenza anche per altri comuni.
In questo caso, se manca l’indicazione del comune di ricongiungimento, la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, ha commesso un errore e la sua domanda sarà valutata solo per le preferenze nel comune di ricongiungimento e solo per la tipologia di posto di titolarità e non per il sostegno.
Non ha alcuna influenza il fatto che nel comune di ricongiungimento vi sia solo un’istituzione scolastica da lui richiesta con preferenza analitica, in quanto il contratto è molto chiaro al riguardo.
Nell’art.7 comma 8, infatti, si esplicita quanto segue:
“[…] L’indicazione dell’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune […]”

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