Negare la Carta del docente ai precari significa compromettere il “buon andamento della P.A.”, a Venezia il Tribunale del lavoro segue la tesi di Anief e Consiglio di Stato: 2.500 euro al supplente

Non assegnare il bonus docente da 500 euro annui ai precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”
A scriverlo è stata la Sezione VII del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842, che ha dato il via libera per “far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. La tesi dei giudici amministrativi, in linea con quella della Corte di giustizia europea, è ormai fatta propria dai tribunali del lavoro di mezza Italia. Anche quello di Venezia ha accolto tale orientamento condannando il ministero dell’Istruzione e del Merito, l’altro ieri, a dare 2.500 euro ad un insegnante che ha svolto 5 anni di supplenze formandosi a proprie spese. Il ricorso era stato depositato lo scorso mese di agosto dai legali Anief: in tre mesi, dunque, è arrivata la sentenza e anche pienamente favorevole al docente.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “anche la Corte di Cassazione, due settimane fa, si è espressa in questa direzione, allargando la Carta del docente a chi ha sottoscritto i contratti a tempo determinato fino al 30 giugno. Con la Legge 103 del 10 agosto 2023, che ha concesso la card solo ai supplenti annuali con contratto in scadenza il 31 agosto 2024, si è fatto un primo passo in avanti: ora bisogna fare gli altri. Nel frattempo non rimane altro che presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del docente anche per gli ultimi cinque anni scolastici: l’unico requisito è avere svolto almeno 150 giorni di supplenza”, conclude il presidente Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/2023 usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 49,00) con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all’udienza del 08/11/2023