Negare i permessi al docente, anche se in una situazione poco chiara, espone il Dirigente a danno erariale. Sentenza

La Procura Regionale ha evocato in giudizio il convenuto, all’epoca dei fatti era un Dirigente scolastico, per ottenere il risarcimento a titolo di danno indiretto a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Con sentenza il Tribunale condannava in solido a corrispondere alla docente una data somma a titolo di risarcimento dei danni subiti per i comportamenti illeciti assunti dal D.S. Si pronuncia con sentenza n. 211/2022 della Corte dei Conti per la Regione Lombardia di cui riportiamo alcuni punti salienti di un caso che evidenzia una situazione di conflittualità all’interno del contesto scolastico.
La questione
Venendo al merito, la Procura ha agito nei confronti del convenuto per ottenere, quale danno patrimoniale indiretto, il risarcimento che il MIUR ha dovuto versare alla docente corrisposto in forza di sentenza civile di condanna del Tribunale che ha condannato, appunto, in solido il Ministero e il D.S. per le condotte vessatorie e mobbizzanti di quest’ultimo verso la stessa. Per i giudici la domanda è fondata e merita accoglimento, data la sussistenza di tutti gli elementi che costituiscono la responsabilità amministrativa, però nei limiti che seguono.
Se viene provata la condotta illecita del D.S, legittimo il risarcimento danno
Il giudice civile ha così motivato la condanna: “il (omissis)., nei rapporti con la ricorrente, ha gravemente abusato della sua posizione di dirigente scolastico, tenendo ripetutamente nei confronti della stessa comportamenti prevaricanti, ingiuriosi e lesivi delle particolari tutele alla stessa riconosciute ex L. 104/1992 in ragione della sua grave condizione invalidante”. La condotta illecita, per i giudici, è, quindi, pienamente provata. È certo, infatti, che il convenuto abbia violato, con il suo comportamento e con il rifiuto di concedere alla docente i permessi che le erano dovuti, i suoi basilari doveri di impiegato pubblico e di Dirigente Scolastico. Difetta, tuttavia, l’elemento del dolo o, meglio, dell’intenzionalità della condotta ravvisata dal giudice civile.
Esempio di alcune condotte illecite tenute dal D.S
Alla luce del materiale probatorio versato in atti, la Corte dei Conti sostiene nella sua sentenza che appare evidente l’illiceità della condotta del convenuto. Citando alcuni episodi emblematici:
la Prof. con un grado di invalidità accertato per legge tale da legittimarla alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992 per tre giorni ogni mese, aveva preso servizio presso l’Istituto quale risorsa aggiuntiva per gli studenti stranieri, l’anno successivo prese servizio il Dirigente in questione il quale la rimosse dall’incarico di risorsa aggiuntiva e le assegnò un orario cattedra come insegnante di lettere, nonostante le richieste del Provveditorato di ripristinare le precedenti mansioni della docente; ogni volta che la docente si recava a parlare col Preside si sentivano urla “inaudite” da parte del Dirigente e la docente usciva sconvolta dall’ufficio del dirigente, finché un giorno ebbe anche un malore. Si legge che il Dirigente utilizzava nei confronti della docente epiteti volgari e irripetibili, che negava di usufruire dei permessi di cui alla L. 104/92 e la invitava a mettersi, piuttosto, in malattia e su questo punto la Corte si pronuncia specificamente nel modo che ora richiamiamo.
Non concedere i permessi dovuti al dipendente è comportamento illecito che espone a danno erariale
Il giudice civile, afferma la Corte lombarda, ha così motivato la condanna: “il (omissis), nei rapporti con la ricorrente, ha gravemente abusato della sua posizione di dirigente scolastico, tenendo ripetutamente nei confronti della stessa comportamenti prevaricanti, ingiuriosi e lesivi delle particolari tutele alla stessa riconosciute ex L. 104/1992 in ragione della sua grave condizione invalidante”. La condotta illecita è, quindi, pienamente provata. È certo, infatti, che il convenuto abbia violato, con il suo comportamento e con il rifiuto di concedere alla docente i permessi che le erano dovuti, i suoi basilari doveri di impiegato pubblico e di Dirigente Scolastico.
Se l’intenzione non è emarginare il dipendente non può sussistere mobbing, anche se le condotte sono illecite
Nel caso in questione rilevano i giudici che non risulta che l’intenzione del convenuto fosse quella di demansionare, emarginare, perseguitare o, comunque, ledere la (omissis)., ma piuttosto di ottenere, con sistemi certamente atipici, illegittimi e gravemente colposi, che quest’ultima si dedicasse all’insegnamento e che svolgesse l’orario di cattedra. Acclarata una colpa grave e non un dolo nell’agere del convenuto, in esercizio del potere riduttivo (art. 54 TU n. 1214), pertanto, il Collegio ritiene che il quantum del danno da porre a carico del (omissis) debba essere limitato a somma equa in relazione a tutte le circostanze del caso.
Se il D.S si trova in situazione di difficoltà e non viene aiutato dall’UST si valuta limitazione danno
Nelle controdeduzioni il convenuto ha affermato che la docente aveva dichiarato verbalmente di essere invalida ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, ma che non aveva presentato la relativa documentazione evidenziando poi il fatto che la stessa avesse manifestato un rifiuto nella gestione della classe andando in contrasto con le disposizioni del D.S. Da qui sono scaturite le situazioni di conflitto lamentate dalla docente non dalla volontà del convenuto di causarle un danno, si legge.
Il D.S., rileva la Corte, si è, trovato in una situazione di obbiettiva difficoltà a causa del comportamento della docente. In particolare nel caso in questione si fa riferimento anche al fatto che la docente era risultata inidonea all’insegnamento, ma idonea ad altri compiti. La dipendente in questione, da quanto riporta la Corte citando le dichiarazioni del convenuto, accettava l’incarico e poi rinunciava all’inidoneità, ritornando a svolgere il ruolo di docente, presentando la relativa documentazione. Questa situazione generava a detta dell’amministrazione incertezza e di confusione dovuta al fatto di non capire se la docente fosse idonea o meno all’incarico.
Vi è, ancora, da considerare, rileva sempre la Corte, che il Provveditorato era a conoscenza della situazione che si era creata tra il Preside e la docente, ma non vi è prova che abbia assunto provvedimenti per far cessare la situazione dannosa per la docente, già affetta da plurime patologie. Così si legge nel provvedimento: Hanno dichiarato, infatti i testi: “mi giunse una chiamata dal Provveditorato: mi venne chiesto di intervenire con il Preside per ripristinare la situazione con restituzione alla (omissis) del suo incarico. Mi dissero che avevano già parlato con il (omissis) e che non volevano più sentirlo” a questo, a quanto pare, si limitò l’intervento dell’Amministrazione, conclude la Corte.