Naspi: spetta se percepisco l’assegno ordinario di invalidità?

Anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità spetta la Naspi anche se le due prestazioni non possono essere cumulate tra loro.
L’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione Naspi sono due prestazioni non cumulabili tra loro. Ma questo non significa che il titolare dell’assegno ordinario non abbia diritto alla Naspi. Cerchiamo di chiarire come funziona rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci chiede:
Buongiorno,io percepisco l’assegno ordinario da oltre un anno e mezzo e ho già fatto la prima revisione.Al lavoro ho preso un periodo di aspettativa che scadrà il 31 dicembre ma che avrei la facoltà di prolungare se non fosse che il datore di lavoro mi ha chiesto di definire la situazione entro l’anno, considerando che per via della malattia ê da due anni che già non lavoro.
So che non percepirei la Naspi visto che già prendo l’AOI,e il datore di lavoro mi ha chiesto di dare le dimissioni volontarie, per far si che loro non paghino la naspi a vuoto dovendo procedere con il licenziamento.
Sono tutelata comunque o c’è qualcosa che mi sfugge?
Attendo vs cortese riscontro.
Naspi con assegno ordinario, come funziona?
Il titolare di assegno ordinario di invalidità ha comunque diritto alla Naspi se perde involontariamente il lavoro, anche se l’indennità di disoccupazione non si può cumulare all’AOI.
Ma il lavoratore che perde il lavoro involontariamente ed è titolare di assegno ordinario, può decidere infatti, di sospendere il beneficio per fruire della Naspi. L’assegno ordinario, poi, sarebbe erogato nuovamente al termine dell’indennità di disoccupazione.
Questo chiarimento è importante per due motivi fondamentali:
- l’importo della Naspi potrebbe essere superiore a quello dell’assegno ordinario e, quindi, il lavoratore per il tempo di percezione dell’indennità di disoccupazione avrebbe una convenienza economica
- durante la fruizione della Naspi il lavoratore avrebbe diritto a contribuzione figurativa utile sia al diritto che al calcolo della pensione.
A chi è titolare di assegno ordinario, poi, è concessa, in qualsiasi momento lo desideri, la facoltà di interrompere la fruizione della Naspi per tornare a percepire l’assegno ordinario. Precisazione altrettanto importante visto che a causa della decalage mensile del 3% una indennità di disoccupazione più conveniente dell’assegno ordinario, potrebbe, con il passare dei mesi, diventare meno conveniente: proprio per questo, quando l’importo si abbassa troppo il disoccupato può decidere di interrompere la Naspi e tornare a percepire l’assegno ordinario.
Di fatto, quindi, a mio avviso le conviene far procedere l’azienda con il licenziamento: in sede di presentazione della domanda di Naspi, poi, deciderà se le conviene maggiormente l’indennità di disoccupazione o l’assegno ordinario (in sede di domanda, se sceglie di percepire la Naspi, deve dare il suo assenso alla sospensione momentanea dell’assegno ordinario per fruire dell’indennità di disoccupazione).
Le sottolineo, poi, che la Naspi non viene pagata dal datore di lavoro ma dall’INPS. Il datore di lavoro, però, che licenzia è tenuto al pagamento del ticket licenziamento (chiamato anche ticket Naspi) che ha un importo variabile pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni anno di durata di rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro dura superiore ai 36 mesi il ticket massimo dovuto è per 3 anni. L’importo annuale dovuto è pari a 547,51€, il ticket licenziamento massimo dovuto dal datore di lavoro, quindi, è di 1642,54 euro (importi relativi al 2021).
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