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Naspi neo mamma che si dimette, spetta se c’è anche un secondo lavoro?

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L’indennità di disoccupazione Naspi, spetta ai lavoratori dipendenti che perdono in modo involontario il lavoro.

La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà dei contributi negli ultimi 4 anni. Inoltre ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

La Naspi desta sempre qualche perplessità, come nella domanda proposta da una nostra lettrice: 

Buongiorno volevo fare una domanda in merito all’argomento naspi per le mamme entro l’anno, ho due figlie una di 4 anni e una di 9 mesi, vorrei licenziarmi perché non ho nessuno che può aiutarmi con le bambine durante gli orari di lavoro, secondo voi ho diritto comunque alla naspi anche se ho un “lavoretto secondario”?  Sono collaboratrice sportiva

Naspi e dimissioni volontarie

Secondo quanto proposto dalla lettrice, sembra esserci la volontà da parte sua di dimettersi per accudire i figli, come scelta unilaterale della lavoratrice. Solitamente la Naspi spetta solo nel caso di perdita involontaria del proprio impiego, quindi le dimissioni volontarie non permettono la possibilità di richiedere il contributo.  Questo non vale, però, per le neo mamme nel periodo tutelato dal licenziamento (per tutta la durata della gravidanza e fino al compimento dell’anno di vita del bambino). Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute nel periodo tutelato dal licenziamento per la maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda;
  • licenziamento disciplinare;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione 

Quindi alla lettrice la Naspi spetterebbe in caso di dimissioni, visto che la figlia più piccola ha solo nove mesi. Per quanto riguarda il lavoro come collaboratrice sportiva prima di luglio 2023 era possibile svolgere l’attività sportiva e percepire la Naspi senza alcun problema e senza nemmeno dare comunicazione all’INPS. Ma la nuova riforma prevede di assumere con contratti di lavoro Co.co.co i collaboratori versando, al tempo stesso, i contributi alla Gestione Separata Inps (due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del lavoratore). Il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’INPS per non perderne il diritto all’indennità di disoccupazione. Le consiglio, in ogni caso, di informarsi tramite Caf o patronato per valutare anche il reddito presunto per il 2024 (dal lavoro sportivo) per non dover rischiare la restituzione della Naspi per aver superato il limite di reddito annuo permesso.

 

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