Naspi neo mamma che si dimette: costretta ad accettare nuovo lavoro?

La neo mamma che si dimette per andare in Naspi deve accettare eventuali offerte di lavoro che gli vengono proposte dal centro per l’impiego?
Alla neo mamma nell’anno di tutela dal licenziamento, è data la possibilità di presentare dimissioni volontarie per poter accedere alla Naspi. Questo è possibile fino al compimento dell’anno di vita del bambino e va sottolineato che le dimissioni devono essere presentate inderogabilmente presso l’ispettorato del lavoro competente per non perdere il diritto all’indennità. Ma quali sono gli obblighi cui la neo mamma è tenuta per non perdere il diritto all’indennità di disoccupazione?
Buonasera, sono madre di una bambina di 10 mesi (e di un’altra di tre anni). Sto valutando l’opzione di licenziarmi dal posto in cui lavoro e richiedere la naspi. Prima di fare ciò, però, necessito di alcuni chiarimenti.
Innanzitutto devo mettervi a conoscenza della mia situazione: sono infermiera, dipendente di una struttura privata, e attualmente sono in maternità facoltativa. Il motivo per cui sto valutando il licenziamento è principalmente il declino a cui sta andando incontro il luogo in cui lavoro, e se rientrassi a lavorare (al momento sono in accordo che ricomincerò il 1 febbraio) sarei sottoposta sicuramente a dei turni stressanti, che renderebbero difficile la gestione delle bambine. Inoltre, la figlia più grande frequenta la scuola dell’infanzia e a breve anche la piccola inizierà il nido, e questo vuol dire che, data la pandemia, anche per un banale raffreddore, dovrebbero restare casa e sottoporsi ad un tampone (non parliamo poi se dovessero stare in quarantena). In questo caso non avrei nessuno a cui lasciarle e dovrei assentarmi io dal lavoro.
Detto questo, i miei dubbi vertono su
- dato che mi licenzierei per seguire le mie figlie, ho il diritto di rifiutare eventuali proposte di lavoro, che penso arriveranno in maniera copiosa data la mia professione e il periodo storico in cui viviamo, senza rischiare di perdere l’indennità?
- dal momento in cui mi licenzio, dopo quanto tempo inizierò a percepire l’indennità? Ipotizzando, ad esempio, che io presenti la lettera di licenziamento il giorno 15 gennaio, e il giorno stesso inoltri la domanda per la naspi, per il mese di gennaio ho diritto all’indennità a partire dal giorno 15, anche se la domanda verrà accolta più avanti?
Ringrazio anticipatamente per la risposta
Naspi neo mamma e nuovo lavoro
La neo mamma che presenta dimissioni volontarie e senza preavviso da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento dell’anno di vita del bambini, ha diritto di avere la Naspi. Per essere considerate valide le dimissioni senza preavviso presentate al datore di lavoro vanno ratificate e convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro (in tutti gli altri casi non sono considerate valide e questo per contrastare le dimissioni in bianco che molto spesso i datori di lavoro fanno sottoscrivere al lavoratore per utilizzarle al momento che ritengono più giusto).
Nella maggior parte dei casi la neo mamma può fruire della disoccupazione per un periodo pari alla metà delle settimane di contributi versate negli ultimi 4 anni (nel migliore dei casi, quindi, 24 mesi).
Come tutti gli altri lavoratori che fruiscono della Naspi, anche la neo mamma che ha presentato dimissioni è tenuta a rendere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità a nuovo lavoro e sottoscrivere il patto di servizio rispettando, al contempo, tutti gli obblighi che ne derivano.
Se la neo mamma rifiuta senza giustificato motivo un offerta di lavoro congruo o il corso professionalizzante, al pari degli altri disoccupati in Naspi, perde il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.
Per quanto riguarda, invece, la sua seconda domanda l’indennità di disoccupazione decorre a partire dall’ottavo giorno successivo alle dimissioni se la domanda è presentata subito o dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda se la stessa viene presentata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, solitamente l’indennità viene pagata già il mese successivo per i giorni indennizzabili del mese precedente (solitamente, infatti, il primo pagamento non è quasi mai intero). La prima mensilità intera, pertanto, si percepirà con il secondo pagamento.
Se lei, quindi, presenta domanda di dimissioni il giorno 15 e presenta subito domanda di Naspi, l’indennità decorre a partire dal giorno 23 gennaio: i primi 7 giorni, infatti, sono il cosiddetto periodo di carenza che non è indennizzato.
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