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Naspi e nuovo incarico di supplenza fino al 30 giugno di poche ore, si perde l’indennità?

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Naspi

Non è possibile fruire della Naspi ridotta nel caso che non si mantenga lo stato di disoccupazione. Chiariamo questo punto.

La Naspi può essere mantenuta dal disoccupato anche se trova un nuovo lavoro. In alcuni casi l’indennità può essere sospesa o ridotta ma bisogna rispettare i requisiti previsti dalla normativa di riferimnto. Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:

Buongiorno, sono un docente precario che attualmente percepisce la NASPI. In data 29/09/22 ho assunto incarico di supplenza fino al 30/06/23 per 3 ore di lezione settimanali. Posso continuare a percepire la NASPI?

La ringrazio anticipatamente e resto in attesa di suo gentile riscontro.

Naspi e nuovo incarico di supplenza

Nella circolare INPS 94 del 2015, l’INPS specifica che la decadenza della Naspi avviene qualora venga meno lo stato di disoccupazione (punto 2.12).  Ricordiamo, a tal proposito, che lo stato di disoccupazione viene meno laddove il rapporto di lavoro abbia una durata superiore ai 6 mesi o qualora sia a tempo indeterminati.

Nella stessa circolare l’INPS precisa che “laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.”.

Con un rapporto di lavoro fino al 30 giugno, sia pur esso part time e con un reddito molto esiguo, la durata del rapporto stesso è superiore a 6 mesi e, di fatto si verifica la decadenza della prestazione. Per poter continuare a fruire della Naspi in forma ridotta durante il contratto a tempo determinato, infatti, è necessario presentare all’INPS il modulo in cui si indicano i redditi presunti e la durata del rapporto di lavoro.

Anche se non potrà percepire la Naspi durante il rapporto di lavoro che ha iniziato, i contributi che verserà in questo arco di tempo daranno luogo al diritto di una nuova indennità di disoccupazione alla scadenza del contratto.

A titolo di informazione, in ogni caso, se il dipendente, prima che siano trascorsi i 6 mesi di contratto, presenta le sue dimissioni, lo stato di disoccupazione è mantenuto e la Naspi può continuare a essere fruita. Lo specifica la stessa circolare ” Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.  Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.”.

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