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Naspi e indennità di maternità: diritto dopo una supplenza

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Al lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi spetta anche l’indennità di maternità. Vediamo il caso.

Indennità di maternità e indennità di disoccupazione, due istituti diversi che possono, però, incrociarsi quando a diventare mamma è una lavoratrice disoccupata. Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:

Salve dopo una supplenza di 7 mesi (1 dicembre/30 giugno) in una scuola paritaria posso chiedere la disoccupazione? Quanti mesi mi spettano??? 3 e mezzo???
Inoltre il 23 ottobre dovrò partorire. 
Mi spettano anche i 5 mesi di maternità? Quindi in totale 8 mesi e mezzo di retribuzione pagati dall inps??? È corretto?
Grazie

Naspi e Maternità

Se non ha altre attività lavorative precedenti a questa collocabili nei 4 anni precedenti la scadenza del contratto di lavoro, la Naspi spetta a patto che abbia maturato almeno 13 settimane di contributi. In teoria suppongo di sì anche se il tutto dipendente dai contributi derivanti dall’attività svolta (un insegnante, ad esempio, che lavora per poche ore la settimana): se la percentuale di ore svolte rispetto al tempo pieno è troppo bassa, infatti, la copertura contributiva potrebbe non esserci. Ma se ha ricoperto ruolo full time non dovrebbe avere problemi.

In ogni caso la misura spetterà per una durata pari alla metà delle settimane di contributi accreditati negli ultimi 4 anni di lavoro.

Per quanto riguarda la maternità, invece, il discorso è un pò più complesso. Il diritto all’indennità di maternità spetta anche al lavoratore disoccupato a patto che percepisca indennità di disoccupazione. Il problema è che il diritto all’indennità di maternità spetta solo se i 5 mesi di congedo obbligatorio iniziano mentre, ancora, si percepisce la disoccupazione.

In teoria il suo congedo obbligatorio dovrebbe iniziare 2 mesi prima del parto e, quindi, il 23 agosto: se per quella data ancora percepisce indennità di disoccupazione quest’ultima sarà sospesa per dar spazio all’indennità di maternità per poi riprendere al suo termine.

Ma se, per qualsiasi motivo l’indennità di disoccupazione dovesse finire prima del 23 agosto l’indennità di maternità non le spetterebbe.

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