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Naspi e Dis Coll 2024: chiarimenti sull’età massima di iscrizione al Centro per l’Impiego

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I chiarimenti dell’Inps in merito a Naspi e Dis Coll per quel che riguarda l’età minima di accesso all’iscrizione al Centro per l’Impiego.

Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni.

Per accedere alla Naspi e alla Dis Coll è necessario che il soggetto si trovi in stato di disoccupazione. In base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 (che ha introdotto le due misure di indennità di disoccupazione) è previsto che “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Per poter accedere a Naspi e Dis Coll, quindi, da sempre è necessario sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. Un apposita richiesta di parere al Ministero del lavoro, però, è stata sottoposta per chiarire il possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce che il limite massimo di età, così come previsto dalla normativa, per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, riguarda solo l’iscrizione negli elenchi del collocamento misura e non è previsto alcun limite massimo per l’iscrizione al collocamento ordinario, anche questo è finalizzato per l’accesso alla Naspi e alla Dis Coll.

Nel messaggio si chiarisce che “Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.”.

L’unico limite che continua a sussistere per l’iscrizione al collocamento ordinario riguarda chi non ha compiuto i 16 anni di età,sogggetti che non possono, quindi, rilasciare la Did e di conseguenza sono esclusi dalla percezione di Naspi e Dis Coll.

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