Naspi dopo supplenze ed eventuale compatibilità con contratto di lavoro nel privato

Se si svolge un lavoro presso un privato è possibile accettare una supplenza?
Per chi non è entrato mai nel comparto lavorativo della scuola, non sempre è facile comprenderne i meccanismi. Basti dire, che in linea generale, essendo un posto di lavoro statale segue le regole previste per i dipendenti del pubblico impiego, con qualche eccezione. Rispondiamo a due interessanti quesiti di una nostra lettrice che ci scrive:
Buonasera vi contatto per chiedervi assistenza in merito ad un attanagliante quesito.
Attualmente sono un’ impiegata assicurativa assunta con contratto di 34 ore settimanali presso una s.a.s. momentaneamente sono in sostituzione maternità attendo proroga. Nel frattempo però continuo a rivedere mail per supplenze brevi in qualità di personale ata terza fascia nelle scuole.. la mia domanda è… siccome non posso prestare servizio a scuola mantenendo il mio attuale lavoro, se io mi licenziassi per intraprendere il percorso statale con queste sostituzioni brevi.. tali sostituzioni sono un vero e proprio contratto al termine del quale mi è concesso richiedere naspi oppure no??
Quesito 2 .. esiste una formula che mi consenta di tenere il mio lavoro e all’ occorrenza accettare queste sostituzioni? Attendo Vs.
Naspi dopo supplenze
Una supplenza breve è a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo determinato. E proprio per questo al termine dello stesso il lavoratore può richiedere l’indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti. Il lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una amministrazione, per il pubblico impiego, è l’unico caso in cui viene riconosciuta la Naspi. Che ricordiamo, invece, non spetta nel caso di perdita di lavoro a tempo indeterminato per la pubblica amministrazione.
Per rispondere al suo primo quesito, quindi, se dovesse lasciare il suo attuale lavoro per accettare supplenze brevi, potrebbe richiedere (solitamente a giugno, al termine dell’anno scolastico) anche la Naspi nel momento in cui si troverà disoccupata.
Lavoro nel pubblico e nel privato, quando è possibile?
Il pubblico impiego, in linea generale, non è compatibile con lavoro nel settore privato.
Quando si sottoscrive un contratto con la scuola, sia l’assunzione in ruolo che una supplenza, anche breve, si deve essere liberi da altri rapporti di lavoro. Nel pubblico impiego, infatti, vige l’esclusività. E l’esistenza di un altro contratto di lavoro nel privato in essere al momento della sottoscrizione del contratto appare essere un ostacolo.
A questa normativa, però, esiste una deroga valida solo nel caso di personale scuola con contratto part time non superiore al 50%. Solo nel caso si abbia un contratto part time con la scuola, è possibile prestare altro lavoro autonomo o dipendente, a patto che lo stesso non arrechi pregiudizio allo svolgimento del lavoro a scuola. I supplenti, quindi, possono, previa autorizzazione del dirigente scolastico, accettare anche altri incarichi di lavoro. A patto che il monte ore del lavoro prestato come supplente non sia superiore al 50% del monte ore full time.
Nel suo caso, potrebbe accettare supplenze part time che non superino il 50% dell’orario pieno di una docente. Ma per poterlo fare dovrebbe chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico che la sta per assumere, per ogni supplenza che accetta. E deve accertarsi preventivamente che l’attività che esercita attualmente sia compatibile con quella dell’insegnamento.
Per approfondimento del tema in questione consiglio la lettura dell’articolo: Supplenza con contratto part-time e lavoro presso un privato: quali incompatibilità
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