Naspi dopo maternità, quando si richiede?

La maternità è senza un periodo di astensione dal lavoro che va pagato alla donna lavoratrice.
L’indennità di maternità è un trattamento economico sostitutivo del reddito temporaneamente perduto, che spetta alle lavoratrici dipendenti. Cosa succede quando finisce il contratto di lavoro a tempo determinato e la lavoratrice non ha un nuovo lavoro in cui tornare? E’ quello che ci ha chiesto una lettrice in tema di Naspi e maternità.
Buonasera, vi sottopongo un quesito e vorrei da voi un parere.
Io avevo un contratto di lavoro da insegnante dal 11 ottobre al 30 giugno 2023, sono rimasta incinta e sono andata prima in maternità anticipata il 26 aprile e poi in obbligatoria il 24 giugno. La scuola mi ha pagato la maternità fino al 26 novembre, data scadenza che compariva anche sui cedolini del periodo di maternità. Mi avevano detto dalla segreteria di fare domanda naspi dopo la maternità inserendo come data fine contratto 26 novembre. Oggi la domanda di Naspi mi è stata respinta perché presentata oltre i 68 giorni dopo la scadenza del mio contratto che era il 30 giugno. Mi date vostro parere?
Ho letto un vostro articolo su caso analogo e in teoria io avrei ragione, QUESTO IL LINK
https://www.orizzontescuola.it/scadenza-contratto-durante-congedo-obbligatorio-maternita-quando-domanda-naspi/ Grazie in anticipo
Naspi e maternità
Secondo quanto disposto dalla circolare INPS N.94 del 12/05/2015, l’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
Sempre in merito alla maternità, la circolare INPS al punto 2.6-a.1 così indica: nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
La stessa circolare riporta il seguente esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2015 inizio maternità 01/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2° dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
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