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Naspi, dimissioni e futuro lavoro: quando non incidono?

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La Naspi è un contributo di sussidio erogato per perdita involontaria del posto di lavoro. Facciamo chiarezza su alcuni punti.

Quando si perde il posto di lavoro è difficoltoso per il soggetto che si trova a dover far fronte alle proprie spese familiare senza percepire più alcuno stipendio; proprio per questo è possibile chiedere l’indennità di disoccupazione e trovare un po’ di ristoro. L’accesso, però, è possibile solo per il lavoratore dipendente a patto che abbia versato almeno 13 settimane di contributi nei 48 mesi precedenti la perdita involontaria dell’occupazione. Ma approfondiamo il tema rispondendo un quesito da parte di un nostro lettore: 

Buongiorno, ho appena presentato le dimissioni in un lavoro dove non c’erano presupposti per continuare, ero ancora nel periodo di prova di 15 giorni, vorrei sapere se nel caso trovassi un altro lavoro, finito il quale potrei chiedere la naspi visto che ho circa 20 settimane di contributi pagati?

Quando è possibile richiedere la Naspi

Per chiedere la Naspi occorre che il  lavoratore si trovi nello stato di disoccupato in modo involontario. Quindi sono esclusi i lavoratori  il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • Risoluzione del rapporto attraverso la procedura di conciliazione;
  • Licenziamento disciplinare.

Al di fuori di questi casi la Naspi può essere richiesta senza alcun problema. La cessazione su cui presentare richiesta è  sempre quella riferita all’ultimo impiego, cioè allo stato di disoccupazione causato dalla fine dell’ultimo lavoro. Quindi il lettore anche se si è dimesso adesso, e poi avrà un altro lavoro, deve prendere in considerazione come si concluderà il futuro rapporto di lavoro, non tutta la sua vita lavorativa. Le dimissioni attuali di cui scrive, sono indifferenti al fine della disoccupazione che potrà chiedere su un futuro licenziamento. Anzi, il rapporto di lavoro da cui si è dimesso potrà concorrere alla determinazione dell’importo e della durata dell’indennità.

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