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NASPI, cosa succede se non si presenta domanda entro 68 giorni?

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Cosa accade se non si presenta domanda di Naspi entro il termine perentorio dei 68 giorni?

La NASPI è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che perdono il proprio lavoro involontariamente e che sono in possesso di precisi requisiti contributivi. Per richiedere la Naspi, quindi, abbiamo detto che è necessario perdere involontariamente il lavoro e non rientrano nel diritto, quindi, coloro che presentano dimissioni volontarie (con l’eccezione della neo mamma che le presenta nel periodo di tutela dal licenziamento). Ed è necessario anche possedere almeno 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione.

Esiste anche un altro requisito, che però non è richiesto per il 2021, ovvero aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione. Ma non basta, per avere diritto al sussidio è necessario anche presentare la domanda nei termini previsti dalla normativa.

Rispondiamo ad un nostro lettore che chiede:

Buon pomeriggio,
Il mio contratto di lavoro è scaduto il 31.01.2021.
Siccome ignoravo l’esistenza dell’assegno di disoccupazione (ho sempre fatto il libero professionista) dell’assegno, ed avendone appreso l’esistenza da un mio ex collega  solo dopo molto tempo, mi sono rivolto ad un CAF PATRONATO solo ad inizio maggio.
Dopo qualche giorno ‎dal sito dell’INPS ho visto che la pratica era stata respinta per decorrenza dei termini.
È finita così o ho qualche possibilità di poter fare qualcosa?
In attesa di un sicuro riscontro

Naspi con domanda oltre i termini

Come scrivevo in apertura, per avere diritto al sussidio è necessario presentare domanda entro i termini. La disoccupazione, infatti, non viene riconosciuta in automatico ma è necessario presentare apposita domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se non si presenta domanda entro questo termine perentorio si perde il diritto al sussidio.

Solo in alcuni casi specifici il termine dei 68 giorni può essere prorogato:

  • quando una donna entra nel periodo di congedo di maternità obbligatoria il termine si interrompe per riprendere al termine dei 5 mesi di congedo
  • In caso di malattia o infortunio indennizzabili INPS intervenuto nei 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: il termine dei 68 giorni è prorogato per il periodo di durata della malattia o dell’infortunio
  • In caso di malattia o infortunio indennizzabili intervenuti durante il rapporto di lavoro che poi è cessato che si protraggono anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro: in questo caso i 68 giorni iniziano a decorrere dal termine del periodo indennizzato
  • In caso di mancato preavviso: in questo caso i 68 giorni iniziano a decorrere dalla fine dell’indennità di mancato preavviso
  • In caso di licenziamento per giusta causa, nel qual caso il termine dei 68 giorni decorre a partire dal 31esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel suo caso se nessuno degli eventi precedenti ha portato all’allungarsi dei termini dei 68 giorni non presentando domanda entro il termine previsto dalla legge ha perduto il diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione.

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