Naspi: attenzione alla durata del nuovo contratto di lavoro

Se si accetta un contratto di lavoro di oltre 6 mesi durante la fruizione della Naspi, alla scadenza si ha diritto a riprendere la vecchia Naspi?
Buongiorno, Sono qua per un chiarimento.
L’anno scorso purtroppo ho perso il lavoro dopo 9 anni, il mio datore di lavoro è deceduto e i famigliari hanno deciso di chiudere il punto vendita dove ero io, premetto sono ottica e portavo avanti il negozio.Sono entrata subito in Naspi, e dopo 6 mesi sono stata riassunta con contratto a tempo determinato per 7 mesi.
Ma per problemi personali, che ora non vi sto ad elencare, mi chiedevo se era possibile licenziarmi e rimanere sempre in Naspi, oppure se perdo tutti i diritti.
E se cosi fosse alla fine del contratto, loro volessero rinnovarlo, posso rinunciare e rientrare in Naspi?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Con l’occasione invio i miei più cordiali saluti.
Se il contratto di lavoro a tempo determinato che si accetta durante la fruizione della Naspi ha una durata superiore ai 6 mesi o produce un reddito annuo superiore agli 8mila euro, l’indennità di disoccupazione spettante decade.
In ogni caso se si dimette non ha diritto a nulla in primis perchè la sua indennità di disoccupazione è decaduta nel momento che ha accettato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi e anche perchè il sussidio spetta solo per perdita involontaria del lavoro e non in caso di dimissioni.
Al termine dei 7 mesi di contratto, in ogni caso, se i suoi attuali datori di lavoro decidessero di rinnovarle il contratto potrebbe non accettare il rinnovo stesso ed avere diritto ad una nuova indennità di disoccupazione calcolata, però ex novo e probabilmente di una durata inferiore a quella decaduta. Le consiglio, prima di prendere una qualsiasi decisione di valutare la durata della Naspi spettante.
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