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Naspi: 128 giorni solo per la presentazione della domanda, decorrenza al 68esimo giorno

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La decorrenza della Naspi per domande presentate tra il 68esimo ed il 128esimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è dal 68esimo giorno dalla cessazione.

Buongiorno, sono stato licenziato il 10 ottobre 2020; in virtù del fatto che avevo a disposizione 128 giorni per presentare la domanda di disoccupazione, ho presentato la stessa ad inizio gennaio 2021. L’INps ha accolto la domanda ma la decorrenza della misure scatta dal 17 dicembre ed infatti mi è stata pagata, a gennaio, la disoccupazione relativa agli ultimi 13 giorni di dicembre. Come è possibile, con domanda presentata il 7 gennaio, vedersi pagare la disoccupazione di dicembre?

A causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, per tutti gli eventi di disoccupazione avvenuti nel corso del 2020 sono stati concessi 128 giorni per la presentazione della domanda di Naspi. Questo perchè il lavoratore avrebbe potuto riscontrare difficoltà nel presentare domanda a causa di lockdown, CAF chiusi, CAF sovraccarichi a causa delle richieste dei bonus, ecc…

La proroga a 128 giorni, invece dei normali 68 giorni dalla cessazione dal lavoro, però, riguarda soltanto la presentazione della domanda. Nel caso di domande presentate dopo il 68esimo giorno, ma entro i 128 giorni limite concessi per l’emergenza, la decorrenza della misura scatta a partire dal 68esimo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In sostanza, quindi, il pagamento della Naspi dipende dalla data di presentazione della domanda e nel dettaglio:

  • a partire dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, se la domanda di Naspi è presentata entro l’8° giorno;
  • dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la domanda è inoltrata successivamente all’8° giorno
  • dal 68° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine di 68 giorni ma entro il 128°.

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