Nascondere le condanne penali per ottenere assunzione a scuola è reato di truffa

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Un docente ricorre contro la sentenza con la quale la Corte di appello ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p., deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione in relazione alla condanna subita per aver ottenuto un incarico a scuola come supplente autocertificando falsamente di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico.

Il fatto ed i reati contestati

I reati contestati nel caso in questione riguardano la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Ed il reato di  truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. L’imputato è stato dichiarato colpevole di aver ottenuto un incarico a tempo determinato quale docente presso un istituto scolastico avendo falsamente autocertificato di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, laddove, al contrario, si era poi scoperto che egli aveva riportato condanna in primo grado per effetto del predetto mendacio, egli era stato assunto presso l’istituto scolastico considerato.

Autocertificare il falso per ottenere supplenza  è reato di truffa
Tanto emergendo, afferma la Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2021) 04-01-2022, n. 23, pacificamente ex actis (non lo nega neppure l’imputato, pur fornendo sul punto giustificazioni implausibili), la decisione impugnata, che ha correttamente configurato il reato di falso contestato nonchè una ipotesi truffa c.d. contrattuale, appare immune da censure. Quanto a quest’ultimo profilo, in particolare, questa Corte (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014) è ormai ferma nel ritenere che la cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

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