Nascita figlio: Quale permesso o congedo spetta al padre dipendente della scuola

Per la nascita del figlio sono previste delle assenze ad hoc di cui può fruire il padre? Qual è il riferimento normativo che vale per la scuola?
Vito scrive
Sono un docente a tempo determinato con trattato di supplenza annuale al 30 giugno. Ho un dubbio riguardo la fruizione del congedo partentale obbligatorio per la nascita di mia figlia prevista per il mese di marzo. Cercando informazioni su internet o presso la mia segreteria non sono riuscito a capire se e quanti giorni mi spettino in occasione della nascita. Inoltre successivamente alla nascita posso usufruire del congedo parentale facoltativo? Colgo l’occasione per ringraziarvi. Cordiali saluti.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Per l’anno solare 2020 la Legge di Bilancio 2020 all’art. 42 al comma 4 ha previsto l’innalzamento del congedo paternità obbligatorio a 7 giorni e ha prorogato anche per il 2020 il giorno del congedo facoltativo precedentemente introdotto dall’’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Congedo parentale
Il “normale” congedo parentale fino a 7 mesi per il padre di cui solo 6 retribuiti, i primi 30 giorni al 100% e i restanti 5 al 30% spettano dal giorno successivo alla nascita del figlio.
Conclusioni
Come ho già avuto modo di spiegare in questo articolo il congedo obbligatorio per la nascita di un figlio prorogato per il 2020 non si applica ai dipendenti pubblici, nonostante qualche testata giornalistica e alcune risposte date da “esperti” del settore abbiano fatto credere il contrario.
Ciò in virtù di un parere 8629 del 20 febbraio 2013 in cui la Funzione Pubblica ha chiarito che tali disposizioni non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (scuola compresa).
Il mio parere è che ciò sicuramente è improprio dato che il T.U. 151/01 non applica alcuna discriminazione tra pubblico e privato, ma al momento è così e attendiamo sviluppi in merito da parte di chi di competenza e che si possa riequilibrare il diritto anche a favore dei dipendenti pubblici.
Per quanto riguarda invece il “normale” congedo parentale (art. 32 T.U. e 12 del CCNL 2006-09), il padre ne ha diritto dal giorno successivo la nascita del figlio, a differenza invece della madre che ne può fruire solo dopo il termine del congedo obbligatorio, secondo queste modalità:
- primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
- restanti 5 mesi:
- retribuiti al 30% fino ai 6 anni del bambino (indipendentemente dal reddito individuale)
- retribuiti al 30% dai 7 agli 8 anni del bambino se il reddito individuale è di circa 16000 euro (altrimenti sono senza retribuzione)
- mai retribuiti dai 9 ai 12 anni del bambino
Quindi, il collega potrà fare richiesta esclusivamente del congedo parentale da fruire dal giorno successivo alla nascita del figlio mentre per il giorno della nascita dovrà necessariamente fare ricorso ai giorni di motivi personali o alle ferie (a meno che nel frattempo non intervenga una norma che estenda il diritto del congedo obbligatorio anche al pubblico impiego).
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