Mutui ipotecari Inps, le domande entro il 10 ottobre

WhatsApp
Telegram

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali hanno la possibilità di richiedere la concessione di un mutuo ipotecario. La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni, tranne per gli iscritti che presentino domanda per le finalità previste dall’art. 1, comma 4, lettera d) del Regolamento e per gli iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni, per i quali la durata massima richiedibile è di 15 anni.

Requisiti:

L’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:

  • l’interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
  • l’interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
  • l’iscritto, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
  • l’inagibilità dell’abitazione di proprietà dell’iscritto sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
  • l’iscritto sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).

Il mutuo non può essere concesso se l’importo delle rate da pagare annualmente, comprensive degli interessi, supera il trattamento utile dell’iscritto equivalente alla metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare.

WhatsApp
Telegram

Eurosofia, nuovo percorso formativo: “Il Pei, sezione per sezione con suggerimenti pratici per la compilazione”. Lezioni in diretta ed esempi