Monetizzazione delle ferie non godute del personale pensionando. La guida

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con parere del 09/03/2021 in merito alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte del personale prima del pensionamento.

In particolare, si è preso in esame il caso di due titolari, l’uno responsabile dei Servizi demografici e l’altro del Settore personale, che per diverse esigenze di servizio, definite “improcrastinabili”, non hanno potuto godere delle ferie maturate all’atto del collocamento a riposo.

Fermo restando il disposto dall’art. 5, c. 8 D.L. 95/2012, confermato poi in tutti i contratti collettivi nazionali, è previsto che ferie, riposi e permessi spettanti al personale (anche di qualifica dirigenziale) delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto disciplinato dalle normative di riferimento. Ferie, riposi e permessi, inoltre, non danno alcun diritto, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La disposizione summenzionata è applicabile anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, risoluzione, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Un’eventuale violazione della normativa suesposta comporta il recupero delle somme indebitamente erogate dall’istituzione ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per le figure dirigenziali.

L’orientamento del Dipartimento, fondato su un parere già espresso attraverso la nota nr. 40033 dell’08 ottobre 2012, consolida il principio di economicità nella pubblica amministrazione e, consente di contrastare gli abusi dovuti all’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie.

In passato, troppo spesso ci si è avvalsi di tale sistema liquidatorio a causa dell’assenza di una vera e propria programmazione economica o di un controllo inadeguato da parte dei dirigenti, anche per casi in cui il lavoratore concorreva in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro.

La normativa è applicabile anche ai casi di comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto di lavoro (ad esempio: mancato superamento del periodo di prova e licenziamento disciplinare).

Su base interpretativa della ratio contenuta nella norma, non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto le ipotesi della presenza di cause specifiche estintive del rapporto di lavoro (ad esempio: dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché per eventi che possono determinare la risoluzione del rapporto stesso – malattia, infortunio sul lavoro). In tali circostanze, infatti, si concretizza un evento estintivo del rapporto di lavoro non ricompreso nella volontà del lavoratore, né ascrivibile all’incapacità organizzativa del datore di lavoro.

Pertanto, sono da considerare escluse dalla normativa, e quindi escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (ad esempio: per decesso del dipendente, per dispensa a causa di inidoneità permanente ed assoluta) o in quelle circostanze in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligenza dell’amministrazione (ad esempio, in casi di: infortunio, malattia, congedo di maternità o aspettative a vario titolo previste dalla normativa vigente).

Le disposizioni normative, previste in caso di monetizzazione delle ferie non fruite dal personale dipendente, rientrano nell’ambito delle misure previste per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica, per cui si tende a limitare le ipotesi di monetizzazione di queste giornate. Ciò è riscontrabile soprattutto nei casi in cui la mancata fruizione dipenda dall’assenza di programmazione dell’istituzione o di un controllo da parte delle amministrazioni; ma anche in casi di mancato rispetto della disciplina relativa al riporto delle ferie non fruite all’annualità successiva.

Anche volendo prendere atto dell’esigenza di concedere ai dipendenti un riconoscimento per lo zelo dimostrato, non è applicabile l’ipotesi di monetizzazione del periodo di ferie maturato e non goduto, non potendo essere applicate deroghe normative, neanche laddove si tratti di istituzioni dalla ridotta dimensione operativa.

Nel compenetrare tutte le situazioni rilevabili nell’ambito dell’istituzioni, è utile ipotizzare preventivamente la fruizione delle ferie pregresse, sia per le ipotesi di contratto a tempo determinato che per i pensionamenti. I giorni che maturano fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro possono essere fruiti rispettivamente entro la scadenza del contratto, ovvero entro la data di collocamento a riposo. In tal caso, rientrerebbero nelle ipotesi di monetizzazione esclusivamente quelle casistiche “imprevedibili” o il cui subentro non è ascrivibile a volontà del dipendente o a responsabilità dell’amministrazione.

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare la nota MEF – Dipartimento RGS – IGOP n. 94806 del 09/11/2012 nella quale è espresso un parere di condivisione rispetto a quanto previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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