Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici

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Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici – ha attribuito all’ANAC il compito di gestire il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenente tutte le informazioni relative agli operatori economici di rilievo alla luce dell’art. 80 dello stesso Codice.

L’ANAC ha ha predisposto un “regolamento” apposito che disciplina la gestione del Casellario Informatico. Tale regolamento, suddiviso in articoli, indica le notizie e le informazioni riguardanti gli operatori economici che devono essere comunicate all’Autorità, nonché, disciplina il procedimento di iscrizione nel Casellario Informatico e di aggiornamento delle annotazioni anche in relazione agli esiti del contenzioso.

E’ stato pubblicato, dall’ANAC, il nuovo Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate dal Consiglio dell’Autorità lo scorso 29 luglio. Unitamente al testo del Regolamento è stata pubblicata la nota esplicativa.

Alla luce dell’ultima modifica apportata al Regolamento, tra le informazioni relative agli operatori economici e, suscettibili di iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, rientrano anche “le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, D. Lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016”.

Il Regolamento disciplina la gestione del Casellario Informatico, in particolare:

  • La trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti ed altri organismi sono tenuti a comunicare all’Autorità;
  • Il procedimento di annotazione delle menzionate notizie ed informazioni nel casellario;
  • L’aggiornamento di tali annotazioni nel Casellario Informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Il Casellario è suddiviso in tre parti, relative ai principi, al procedimento di annotazione ed alla pubblicità delle annotazioni. In particolare, esso si articola in 3 sezioni, distinte sulla base del livello di accessibilità (“A”, “B”, “C”), e riguardanti tutti gli organismi che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attiene specificamente:

  • L’integrazione dell’art. 8, co. 2 – relativo al contenuto della sezione “B” del casellario informatico – con la lett. l) “le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016”. A seguito di tale modifica del Regolamento, anche la mera adozione di misure cautelari rileverà ai fini dell’annotazione nel Casellario Informatico, qualora tali misure cautelari siano adottare in relazione alla possibile commissione dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e nei confronti di soggetti particolarmente rilevanti all’interno dell’impresa quali quelli indicati dall’art. 80, comma 3.
  • L’introduzione dell’art. 34-bisAnnotazione di misure cautelari personali.

1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli operatori economici nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016.

2. Gli o.e., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall’Ufficio. E’ importante rilevare quanto questo sia la garanzia del contraddittorio a tutela dell’operatore economico, come pure quanto prescritto al punto successivo.

  • 3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico. Tale comunicazione è destinata all’operatore economico interessato dal procedimento di annotazione ed è volta a rendergli noto il testo dell’annotazione che verrà inserita nel Casellario nonché gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario.
  • 4. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’o.e., da più di un anno. La suscettibilità della cancellazione si realizza qualora venga annullata la misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’operatore economico, da più di un anno.

Il testo completo del Regolamento, comprensivo delle modifiche, è disponibile nella sezione Regolamenti, Anno 2020, accedendo alla sezione regolamenti sul sito dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC

In sintesi:

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