Modello PEI, verso conferma del modello. Quantificazione ore di sostegno non dovrebbe cambiare

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Non sembrano esserci novità rilevanti in merito al nuovo modello di PEI e l’intero impianto del decreto interministeriale 182/2020. La riunione fra Ministero e Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica è da poco conclusa e dalle prime informazioni non dovrebbe cambiare molto.

In base alle ultime indiscrezioni, la tanto contestata quantificazione delle ore di sostegno in base ai range dovrebbe restare così come previsto. Al massimo ci potrebbero essere marginali modifiche.

Il tutto nell’attesa delle linee guida del profilo di funzionamento che devono ancora essere predisposte in modo definitivo e passare dai Ministeri competenti.

A questo punto non è escluso che possa introdursi una disciplina transitoria in vista delle linee guida definitive relative al profilo di funzionamento.

Pertanto, il modello di PEI che le scuole dovranno adottare dovrebbe restare confermato come previsto dal decreto 182/2020. Lo stesso bocciato dal Tar Lazio.

Il Tar aveva motivato in questo modo:

  1. sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  2. è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  3. è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

Di conseguenza, il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimento alla luce della sentenza.

Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”

“Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela.”

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