Modalità di comunicazione della valutazione degli alunni del II Ciclo alle famiglie: in allegato la rubrica e la griglia di valutazione dell’educazione Civica
I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli alunni, in ottemperanza all’art. 22 della legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento sulla Valutazione n. 122/09. Inoltre, considerando che la verifica e la valutazione delle competenze parte prima di tutto dall’analisi delle performance esplicitate nei descrittori, le famiglie verranno informate dei livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti dai loro figli, nei colloqui individuali mensili ed in momenti specifici all’uopo predisposti.
Gli istituti utilizzano, tutti, i registri elettronici che consentono di registrare i risultati delle prove di verifica su un sistema di registrazione on-line (tramite la piattaforma sarà possibile visualizzare le valutazioni sommative e formative oltre alle assenze ed ai ritardi effettuati; tramite il servizio sms, che molte scuole hanno già attivato, si può provvedere alla comunicazione dell’assenza giornaliera dell’alunno/a).
Tuttavia, al fine di definire dei criteri omogenei per la registrazione dei risultati scaturenti dalle varie prove di verifica effettuati nei due periodi didattici si potrebbe stabile (a puro titolo di esempio) quanto segue:
- Verifiche orali: i risultati delle prove orali dovranno essere registrati contestualmente al termine dell’interrogazione o nell’arco delle 24 ore.
- Verifiche scritte: i risultati dei compiti scritti dovranno essere registrati entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.
- Prove pratiche : i risultati delle prove pratiche dovranno essere registrati entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.
Il Coordinatore di classe
Il Coordinatore di classe, come, ad esempio fa il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (CE), diretto con grande capacità manageriale dal Dirigente scolastico prof.ssa Adriana Mincione, istituisce un rapporto privilegiato con la famiglia ed esercita una funzione tutoriale, per cui egli monitora l’andamento dello studente, le eventuali problematiche emerse, indicando all’alunno e alla famiglia le strade da intraprendere per una migliore inclusione e per realizzare il successo scolastico.
Tempi e modalità colloqui
In linea di massima, questo è quanto stabiliscono (avendo, naturalmente, cura della scansione dei periodi) gli istituti scolastici:
- Un colloquio generale alla fine del primo trimestre (o quadrimestre, o pentamestre), nel mese di gennaio (febbraio), con tutto il consiglio di classe.
- Un colloquio generale (per esempio, nella prima settimana di maggio, o alla fine di aprile).
- Colloqui mensili dei singoli docenti nei mesi di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile.
La valutazione degli alunni che rientrano dopo un periodo di studio all’estero
Per la valutazione degli alunni che rientrano dopo l’anno di studi all’estero, ai sensi della Nota MIUR prot. 843 del 2013, prima dell’inizio del successivo anno scolastico, viene effettuato un colloquio con i docenti del Consiglio di classe relativo al percorso seguito nella scuola all’estero, al fine di valutare l’esperienza vissuta, nel suo complesso, e le competenze acquisite, in particolare nell’ambito linguistico. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico – si legge nel brillante “Documento della valutazione” del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (CE) – il Consiglio di classe acquisisce le valutazioni conseguite all’estero, le converte in voti compresi tra 1 e 10 per il calcolo della media e, tenuto conto anche dell’esito del colloquio, attribuisce il credito secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa.
La valutazione degli studenti che rientrano dopo brevi periodi di studio all’estero della durata di alcuni mesi
Gli studenti che rientrano dopo brevi periodi di studio all’estero della durata di alcuni mesi riprendono la normale frequenza, recuperando in itinere gli obiettivi minimi definiti dal Consiglio di classe. Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe definisce i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera mentre per le materie non presenti nel curricolo, si procede ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.
Frequenza delle lezioni ai fini della validità dell’anno scolastico e riferimenti normativi
- Regolamento 122/2009;
- D. l. n. 59/2004;
- CM n. 20 del 04/03/2011.
Le disposizioni contenute nel Regolamento 122/2009 per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. In merito l’art. 14, comma 7, del rubricato Regolamento prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Dunque – si legge nel brillante “Documento della valutazione” del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (CE) – ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di ciascun alunno (ogni studente non dovrà superare il 25% di assenza dato che è possibile evincere dal registro elettronico). L’art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004 e il richiamato articolo 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”, pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Per esempio, in merito il LS Fermi che abbiamo preso come esempio brillante impegnato nel campo della valutazione “comunicherà ad ogni studente e alle famiglie, tramite registro elettronico e pubblicazione sul sito dell’Istituto, il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno”.
Deroghe motivate e straordinarie
L’articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Cosa capita in caso di mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute?
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Alcune tipologie di deroghe
In ragione di quanto suddetto il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (CE) stabilisce le seguenti motivate deroghe al suddetto limite, a condizione (come già detto) che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche di livello regionale e/o nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); − ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (nota MIUR 30625 del 06 /11/19).
Rientrano nel computo delle ore di assenza:
- gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
- le assenze per motivi familiari o personali non gravi (anche se giustificate);
- le assenze collettive.
La verifica deve essere effettuata dal Consiglio di Classe
Sarà, dunque, compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni di cui alla CM n. 20 del 04/03/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Criteri di Valutazione per l’insegnamento di Ed. Civica
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Trattandosi di un insegnamento trasversale la valutazione farà riferimento principalmente al processo di apprendimento, non solo al prodotto, tenendo come costante riferimento le competenze in chiave di cittadinanza europee e le competenze trasversali per l’Educazione civica. D’altra parte, obiettivo dell’insegnamento dell’Educazione civica è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile, modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze gli studenti saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al mondo esterno, affrontare problemi e utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competenti”.
Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di classe nella realizzazione delle UF. Il Consiglio di Classe si avvale di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, al fine di valutare i percorsi di Educazione civica. Anche per l’anno scolastico 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di Educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. “Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni” (desunto dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei definiti dal MI. Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione del credito scolastico. Per quanto attiene alla voce Atteggiamenti si precisa che essa si riferisce esclusivamente alle competenze per l’Educazione civica.
In allegato la rubrica e la griglia di valutazione dell’educazione Civica.