Modalità  applicative legge Salvaprecari

Di Lalla
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red – Il 1° dicembre si è tenuto a Roma l’incontro tra le OO.SS e i rappresentanti del ministero per chiarire, si spera in via definitiva, le modalità di applicazione della legge salvaprecari che, ideata per salvaguardare il personale abilitato docente e ata che nell’a.s. 2009/10 non ha potuto stipulare analogo contratto a quello del 2008/09, ad oggi non ha sortito alcun effetto, anzi ha aumentato le difficoltà nell’assegnazione delle supplenze.

red – Il 1° dicembre si è tenuto a Roma l’incontro tra le OO.SS e i rappresentanti del ministero per chiarire, si spera in via definitiva, le modalità di applicazione della legge salvaprecari che, ideata per salvaguardare il personale abilitato docente e ata che nell’a.s. 2009/10 non ha potuto stipulare analogo contratto a quello del 2008/09, ad oggi non ha sortito alcun effetto, anzi ha aumentato le difficoltà nell’assegnazione delle supplenze.

GILDA – Nel pomeriggio di ieri c’ è stato l’incontro per l’informativa sulla conversione in legge del DL 134/09 e per l’ applicazione della normativa INPS. Si sono esaminate le problematiche correlate alle modifiche introdotte in sede di conversione e si è illustrato l’ accordo stipulato fra l’ INPS ed il MIUR per il riconoscimento dello stipendio e/o della disoccupazione ai precari destinatari di tale provvedimento e del DM 82/09.
Poichè il punto cardine delle modifiche di cui sopra è rappresentato dall’ estensione dei benefici di cui al cit. DM 82/09 ai destinatari di un unico contratto presso la stessa Istituzione Scolastica, purchè di almeno 180 gg., proroghe comprese, la nostra delegazione ha chiesto ed ottenuto dall’ Amministrazione, qualora non dovesse essere proprio possibile cumulare più contratti anche in più istituzioni scolastiche, per raggiungere il numero minimo dei giorni previsti, che vengano ricompresi anche:
1) i beneficiari di contratti soggetti a conferma di nomina sullo stesso titolare assente, a causa di una o più sospensioni delle attività didattiche per festività, ecc.;
2) i titolari di contratti ininterrotti con decorrenza dal 1 febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi, ai sensi della L. 124/99, art. 11, co. 14..

La nostra delegazione, inoltre, ha rappresentato – ottenendo la condivisione dell’Amministrazione che si è impegnata ad intervenire presso gli UU.SS.PP. per la soluzione dei casi che saranno eventualmente segnalati – il buon diritto all’inserimento negli elenchi prioritari di quei docenti a tempo determinato che, pur avendo accettato una nomina e stipulato il relativo contratto, avevano fruito nel decorso anno scolastico dell’ aspettativa per motivi di studio (dottorato di ricerca, ecc.) ai sensi dell’ art. 18, co. 1 e 2 del CCNL del 29/11/07.

Dalla lettura della bozza di DM, in merito all’ accordo stipulato dal MIUR con l’ INPS, è stato possibile rilevare con grande soddisfazione che la proposta sostenuta con determinazione dalla nostra delegazione di consentire ai docenti beneficiari dell’ indennità di disoccupazione di poter rinunciare agli spezzoni che avrebbero comportato una retribuzione inferiore alla suddetta indennità, se corrisposta per posto intero o cattedra (fino a 10 ore nella secondaria e fino a 14 nella scuola dell’ infanzia e nella primaria), fatta propria dall’ Amministrazione è stata condivisa dall’ INPS.

Non sono stati accolti, purtroppo, gli inviti a:

1) non penalizzare con l’ esclusione dai suddetti elenchi i rinunciatari ai contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, prima dell’emanazione del cit. DM 82/09, in quanto tale discrimine è stato adottato con valore retroattivo;

2) corrispondere l’integrazione dell’indennità di disoccupazione a quei docenti che, in assenza di cattedre, avevano accettato spezzoni esigui per consistenza. In questo caso, secondo l’Amministrazione, c’ è stata l’opposizione dell’ INPS;

3) non limitare la validità del corrente anno scolastico, qualora il servizio prestato risulti insufficiente, ai soli fini del punteggio nelle GE, riconoscendolo anche nella ricostruzione di carriera, ma non c’è da meravigliarsi per tale diniego, in quanto sarebbero state necessarie risorse che lo Stato non ha voluto investire in tale provvedimento a costo zero.

La nota di imminente emanazione, contestualmente al DM integrativo del precedente DM 82/09 ed all’ apposita modulistica, prevede la riapertura dei termini (certamente una decina di giorni) per la presentazione delle domande per:
1) i destinatari di un contratto di 180 giorni non previsti dal cit. DM 82/09;
2) il personale educativo alle medesime cndizioni ex DM 82 e DM attuale;
3) chi intende dare la propria disponibilità a stipulare i contratti con le Regioni che possono essere integrativi dell’ indennità/stipendio attualmente percepito, tenendo presente che la rinuncia successiva a tali proposte senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione e la decurtazione in proporzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato.

FLC CGIL

Si è teuto martedì 1 dicembre 2009 un incontro al Miur per affrontare le questioni legate alle modifiche introdotte al DL 134/09 in sede di conversione.

E’ prevista l’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che integra il DM 82/09 prevedendo l’inclusione nelle graduatorie prioritarie anche di coloro che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico 2008/09 ferma restando l’inclusione nelle graduatorie provinciali.

Sulle modalità di applicazione della norma sui 180 giorni di servizio come FLC Cgil, unitamente a tutte le altre organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto che possano essere calcolati anche a seguito di più supplenze diverse.
L’Amministrazione, che nella bozza presentata riteneva dovessero essere maturati a seguito di un’unica supplenza, si è riservata ulteriori approfondimenti.

Nel nuovo DM è anche previsto, come da noi richiesto fin dal mese di ottobre, che le graduatorie prioritarie siano costituite anche per convitti ed educandati. Potranno quindi presentare la domanda anche gli educatori che abbiano i medesimi requisiti previsti per docenti e ATA dal DM 82/09 e da quello in preparazione.

Il DM sarà accompagnato da una nota ministeriale nella quale saranno forniti chiarimenti sulle modalità di costituzione delle nuove graduatorie, sulle modalità per accedere ai progetti regionali e sulla convenzione con l’INPS per l’intermittenza dell’indennità di disoccupazione.
In particolare è stata accolta la nostra richiesta rispetto alla congruità delle supplenze non rinunciabili. Sarà previsto che la rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria prioritaria e la perdita dell’indennità di disoccupazione solo nel caso in cui la retribuzione spettante sarebbe superiore all’indennità di disoccupazione in godimento.

Nella nota sarà chiarito, come avevamo richiesto negli incontri precedenti , che, per garantire equità di trattamento, sarà riconosciuto il servizio nella tipologia di posto del 2008/09 anche a coloro che, pur avendo i requisiti previsti dal DL 134/09, hanno già accettato supplenze in classi di concorso/tipo di posto/profilo diversi o al personale ATA che abbia accettato una supplenza fino al 30/06 mentre l’anno precedente aveva una supplenza fino al 31/08.

Per quanto riguarda i progetti regionali si conferma la situazione di totale anarchia a seguito della mancata costituzione di una "cabina di regia" che garantisse un minimo di uniformità ad interventi che risulteranno a questo punto casuali e a geometria variabile. Inoltre i contratti stipulati con i progetti regionali saranno contratti d’opera e quindi penalizzanti da un punto di visto contributivo e della carriera.

Nel corso dell’incontro abbiamo anche sollecitato l’emanazione dei provvedimenti necessari a rispettare gli impegni assunti dal Governo in sede di conversione del DL 134/09 ed in particolare l’estensione della platea degli aspiranti nelle graduatorie prioritarie anche a coloro che abbiano svolto il servizio richiesto nell’a.s. 2007/08 in modo da garantire tutele anche a chi aveva perso il lavoro già lo scorso anno.

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