Mobilità volontaria e mobilità d’ufficio per i docenti: quali differenze

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La mobilità del personale docente, come disciplinata dal CCNI con validità triennale, comprende diverse tipologie di movimento, che possono essere di tipo territoriale o professionale.

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale comprende i trasferimenti sia provinciali che interprovinciali, sia sulla stessa tipologia di posto che su tipologia differente, comunque movimenti che riguardano la stessa classe di concorso e lo stesso ordine o grado di istruzione di titolarità.

Mobilità professionale

La mobilità professionale comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali. Si tratta, quindi, di movimenti differenti.
Con il passaggio di cattedra si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, nello stesso grado di istruzione.
Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Mobilità volontaria

La mobilità volontaria si dispone in base alle richieste effettuate dal docente nella domanda.
Il movimento volontario può essere sia territoriale che professionale. Può essere, quindi, sia un trasferimento che un passaggio di ruolo o un passaggio di cattedra.
In assenza di disponibilità per poter soddisfare il docente nelle sue richieste, non viene, quindi, disposto alcun movimento e non vi saranno modifiche nella sede di titolarità del docente, che rimarrà invariata.

Mobilità d’ufficio

La mobilità d’ufficio viene disposta su una sede non richiesta dal docente, nel caso in cui non sia possibile soddisfarlo per nessuna delle preferenze espresse nella domanda ed è indispensabile assegnargli una sede in cui prestare servizio nel successivo anno scolastico.

Nella mobilità d’ufficio rientra soltanto il trasferimento e interessa una specifica categoria di docenti: i soprannumerari.

Un docente diventa soprannumerario quando si verifica una contrazione nell’organici della scuola di titolarità con conseguente scomparsa della sua cattedra, che determina la perdita della titolarità nella scuola.

Viene dichiarato soprannumerario il docente in coda nella graduatoria interna di istituto che, una volta notificata la sua soprannumerarietà da parte del Dirigente scolastico, dovrà presentare domanda di trasferimento per l’assegnazione di un’altra sede di titolarità.

Il docente soprannumerario, quindi, se non potrà essere trasferito in una delle sedi richieste potrà ottenere il movimento in una scuola non richiesta e in questo caso si parla di trasferimento d’ufficio.

Il trasferimento d’ufficio può essere disposto soltanto nella provincia di titolarità, ad eccezione dei casi indicati nell’art.3 comma 3 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:

“Il Ministro dell’Istruzione, dell’ università e della ricerca, su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale”

In questo caso, quindi, contrariamente a quanto si verifica sempre per il trasferimento d’ufficio che viene disposto sempre nella provincia di titolarità, può essere disposto anche in altra provincia

È utile chiarire, inoltre, che se il trasferimento può essere sia volontario che d’ufficio, il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo possono essere soltanto movimenti volontari e non possono mai essere disposti d’ufficio.

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