Mobilità docenti 2021: vincolo triennale o quinquennale. In alcuni casi non vale, ecco le deroghe

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Mobilità docenti 2021: i vincoli sono il fattore su cui più si concentra l’attenzione. Vincolo triennale dopo la mobilità volontaria: non vale per i docenti sovrannumerari o con precedenza 104. Sono previste deroghe anche per il vincolo quinquennale.

Anche con la prossima mobilità sarà valido il vincolo triennale introdotto con il CCNI, le cui disposizioni si applicano per i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo relativi al triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Questo vincolo temporale, quindi, interessa i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria a decorrere all’anno scolastico 2019/20

Condizioni necessarie per applicare il vincolo

Per applicare il vincolo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
1- mobilità volontaria in una scuola richiesta con preferenza analitica
2- mobilità volontaria in una scuola ottenuta con preferenza sintetica nel comune di titolarità
Si sottolinea che il vincolo si applica per qualsiasi tipologia di movimento, quindi sia per il trasferimento, anche per altra tipologia di posto, sia per il passaggio di cattedra che per il passaggio di ruolo.

I docenti nel vincolo non potranno partecipare alla mobilità per un triennio

Non tutti i docenti sono interessati dal vincolo triennale: sono previste deroghe

Il vincolo triennale, però, non interessa tutti i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria.

Una parte di essi, infatti, potrà partecipare alla mobilità anche l’anno successivo, senza alcun vincolo temporale nella scuola di titolarità ottenuta con il movimento volontario.

Si tratta di specifica deroga stabilita nel contratto, che interessa due categorie di docenti.

Nell’art.2 comma 2 del CCNI si sottolinea, infatti, quanto segue:
“ […] Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Potranno, quindi, partecipare alla mobilità, senza vincolo triennale, i docenti soprannumerari e i docenti con precedenza 104

Docenti soprannumerari

Potranno partecipare alla mobilità sia i docenti dichiarati soprannumerari per l’anno scolastico successivo a quello in cui hanno ottenuto il trasferimento volontario, che i docenti soprannumerari nell’ottennio, trasferiti con domanda condizionata, che hanno la precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità

Nel primo caso questi docenti devono necessariamente presentare domanda in quanto deve essere assegnata loro una nuova scuola di titolarità.

Nel secondo caso possono partecipare alla mobilità anche se hanno ottenuto il trasferimento con domanda condizionata in una scuola richiesta, ma diversa da quella di ex-titolarità per la quale hanno precedenza per il rientro.

Docenti beneficiari della precedenza 104

Non saranno interessati dal vincolo triennale neanche i docenti beneficiari della precedenza prevista dalla Legge 104/92.
Questi docenti infatti, potranno partecipare alla mobilità nel caso in cui abbiano ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta, ma ubicata in un comune o in un distretto sub-comunale diverso da quello di residenza del familiare disabile al quale prestano assistenza, dove si applica la precedenza.
Questi docenti, quindi, non saranno vincolati per un triennio nella scuola di titolarità, in quanto hanno diritto di poter chiedere una sede ubicata nel comune di assistenza a tutela del familiare disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92

Possibili deroghe anche per il vincolo quinquennale

Anche per il vincolo quinquennale sono previste deroghe che consentono ai docenti di partecipare alla mobilità, “esonerandoli” dal vincolo
Questo vale sia per il vincolo quinquennale che interessa i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, sia per il vincolo quinquennale che interessa i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, in sintonia con quanto stabilisce il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019

Nel primo caso la normativa citata prevede che i docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di immissione in ruolo, nella stessa tipologia di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, oltre l’anno di arrivo, per un totale di 5 anni, ad eccezione di coloro che si trovano nelle condizioni utili per usufruire della deroga prevista nello stesso art.13 citato dove si chiarisce che “Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso”

Nel secondo caso, il vincolo quinquennale interessa tutti i docenti neo-immessi nel 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, ad eccezione delle seguenti categorie, per le quali, la normativa citata prevede specifica deroga:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
I docenti che si trovano in una delle condizioni indicate potranno, quindi, partecipare alla mobilità senza dover rispettare alcun vincolo di permanenza temporale nella scuola di titolarità.

Come si stabilisce chi è il docente sovrannumerario

Le regole per la mobilità 2021/22: lo speciale di OrizzonteScuola

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