Mobilità verticale ATA, per il collaboratore scolastico era necessario iscriversi in terza fascia nel profilo di operatore?

Cosa succede ai collaboratori scolastici che non vogliono o non possono passare all’area degli operatori con la procedura della mobilità verticale in arrivo? La domanda è stata posta da una lettrice di Orizzonte Scuola. Sostanzialmente non cambia nulla, ma vediamo i dettagli.
Il quesito:
Buonasera sono una collaboratrice scolastica di ruolo da tre anni e vorrei chiederle cosa succederà se venisse approvato il passaggio da operatore scolastico se non si è presentato la domanda nella terza fascia. È una richiesta anche delle mie colleghe. Grazie
Se la lettrice possiede i requisiti richiesti per partecipare alla procedura valutativa di progressione di area, può passare al nuovo profilo dell’operatore scolastico.
I requisiti sono:
- attestato di qualifica professionale richiesto per l’accesso dall’esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
oppure
- diploma di scuola secondaria di primo grado e almeno 10 anni di esperienza di esperienza maturata nell’area dei collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
Si presuppone che nei 5 anni di esperienza maturata siano considerati anche quelli svolti da supplente. Se così fosse (il punto sarà chiarito dal decreto di prossima emanazione) la lettrice può partecipare alla procedura in arrivo.
Se invece la lettrice non intende passare all’area successiva, può rimanere come collaboratrice scolastica di ruolo. Iscriversi in terza fascia nel profilo dell’operatore non è un requisito per la mobilità verticale, né è richiesto per rimanere in servizio come collaboratori.
La terza fascia ATA degli operatori scolastici verrà utilizzata appena debutterà il nuovo profilo e sarà necessario sostituire il personale assente.