Mobilità, vale il servizio nella paritaria. Anief pronta a sanare questa disparità ai tavoli di contrattazione

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Anief – Su ricorsi patrocinati dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Rotundo, presso il Tribunale di Pistoia e Ida Mendicino e Donatella Longo, presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza, i giudici hanno ritenuto legittima la richiesta di valutazione del servizio svolto su scuola paritaria ai fini della mobilità.

L’art. 2, c. 2, del D.L. 03/07/2001, n. 255 (convertito nella legge n.333 del 2001), infatti, ha “espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi d’insegnamento statali e i servizi d’insegnamento paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura, e non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile, anche in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la constatata previsione del CCNI per la mobilità del personale docente) e di ricostruzione di carriera”.

Il Tribunale del Lavoro di Pistoia, ad esempio, rifacendosi anche alla favorevole giurisprudenza ottenuta dai nostri legali in altri tribunali, sottolinea il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio preruolo prestato presso gli istituti paritari rilevando come “la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione e, altresì, dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, cosi pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.

In conclusione di ciò “non possono residuare dubbi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari”.

Per questo motivo i due tribunali hanno accolto i ricorsi Anief e condannato il Ministero ad attribuire alle docenti il punteggio richiesto ai fini dei trasferimenti.
“La disparità di trattamento tra servizio svolto su scuola statale e servizio svolto su scuola paritaria, presente all’interno del CCNI sulla mobilità – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non ha motivo di esistere stante una normativa primaria chiara ed esplicita sul punto. Ancora adesso sono presenti, nel CCNI sulla procedura di mobilità, varie problematiche che penalizzano i lavoratori della scuola come la valutazione solo parziale del servizio preruolo per le graduatorie interne d’istituto o il mancato computo degli anni di precariato per il raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Risulta necessario rimodulare diversi parametri della contrattazione integrativa sui trasferimenti.

L’Anief – conclude Marcello Pacifico – si impegnerà a sanare queste illegittimità direttamente ai prossimi tavoli contrattuali facendosi, come sempre, portavoce dei diritti dei lavoratori”. L’Anief ricorda che ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola nelle procedure di mobilità, purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

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