Mobilità, trasferimento negato a docente caregiver del genitore: ha la precedenza chi si occupa di coniuge e figli

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Per i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 35105 del 29 novembre) la clausola del contratto collettiva che prevede che il coniuge e il genitore abbiano precedenza nei trasferimenti intraprovinciali, rispetto a chi si occupa del genitore, non viola il diritto di questi ultimi ai quali, comunque, si riconoscono punteggi aggiuntivi per la cura familiare e la precedenza, pur se solo in ipotesi di mobilità infraprovinciale e temporanea.

La vicenda

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha negato ragione a una docente che si era vista condividere la propria tesi, in prima battuta, dal Tribunale di Spoleto. Questi, infatti, aveva dichiarato nulla una clausola del contratto collettivo integrativo (C.C.N.I.) nella quale si riconosce il diritto alla mobilità dell’insegnante che assiste un genitore, gradatamente inferiore rispetto a quello di chi assiste il coniuge o la prole. Secondo la Cassazione, l’articolo 13 del C.C.N.I. (che disciplina detta differenziazione) non collide con quanto disposto dagli artt. 21 e 33, comma 5, della legge n. 104/1992. La docente, nella specie, si era doluta della violazione di dette norme a opera di quelle del contratto collettivo del comparto (C.C.N.I.), mentre per la Corte d’appello e la Cassazione (a differenza del Tribunale) la gradazione, stabilita dal medesimo C.C.N.I., dei diritti riconosciuti agli insegnanti tutelati dalla legge n. 104 risulta legittima. Tale differenziazione, sempre secondo la Cassazione, è conforme al bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro pubblico di programmare le proprie necessità di personale sul territorio nazionale e le tutele concesse a chi si trova in difficoltà a svolgere il proprio lavoro a notevole distanza dalla propria famiglia.

Le precedenze accordate

La Cassazione, per l’effetto, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Perugia, ritenendo l’articolo 13 del C.C.N.I. conforme all’articolo 601 del T.U. scuola dove, nel disciplinare la tutela in favore dei portatori di handicap, prevede l’operatività a tutti i docenti degli articoli 21 e 33 della legge n. 104, e quindi riconoscendo il diritto di precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione non di ruolo e della mobilità.

Il principio di diritto

“L´art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, nel richiamare l’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 che riconosce il diritto di precedenza “ove possibile”, non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.

Nelle operazioni di trasferimento del personale che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche soggetti titolari del diritto di precedenza di cui al cit. art. 33 comma 5 l´amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza, nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede, tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità, criteri che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva.

Per l’effetto, non contrasta con l’art. 33 della legge n. 104/1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell´assistito, ma anche del ruolo che l´aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare”.

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