Mobilità: trasferimento d’ufficio, chi sono i docenti interessati, quando avviene a punteggio zero

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Il trasferimento d’ufficio viene disposto su una cattedra vacante e disponibile in una sede non richiesta dal docente nella domanda di mobilità.

Quando si dispone il trasferimento d’ufficio

I docenti che possono essere interessati dal trasferimento d’ufficio sono coloro che non hanno una sede di titolarità, ai quali deve essere necessariamente assegnata una scuola dove prestare servizio.

La scuola di assegnazione è d’ufficio se il docente non può essere soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse nella domanda oppure se non viene presentata domanda di mobilità.

Diverse saranno le conseguenze per la valutazione del punteggio nei due casi indicati.

Nel primo caso (trasferimento d’ufficio con domanda di mobilità) si valuta il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI

Nel secondo caso (trasferimento d’ufficio senza domanda di mobilità) il movimento viene disposto a punteggio zero

Quali docenti possono essere trasferiti d’ufficio

Possono essere trasferiti d’ufficio le seguenti categorie di docenti:

1- docenti in attesa di titolarità definitiva in provincia
2- docenti che hanno perso la titolarità definitiva ai sensi dell’art.36 del CCNL, che riguarda i contratti a tempo determinato per i docenti in ruolo che possono accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo complessivamente per tre anni, la titolarità della sede
3- docenti in esubero provinciale

Questi docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, possono esprimere fino a 15 preferenze ai sensi dell’art. 6 comma 1 del contratto, indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Se non ottengono alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase e il loro movimento rientra nell’operazione della II Fase identificata con la lettera H:
H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni

Valutazione delle domande per il trasferimento d’ufficio

La domanda di mobilità dei docenti privi di sede di titolarità, nel caso non possa essere soddisfatta per nessuna delle preferenze espresse, viene valutata seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.

I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.

Trasferimento d’ufficio per docenti che non presentano domanda

In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità, i docenti privi di sede di titolarità sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini Ufficiali.

Risulta chiaro, quindi, che a questi docenti conviene presentare domanda al fine di concorrere, con il punteggio loro spettante, per l’assegnazione di una sede a loro più gradita. La valutazione della domanda a punteggio zero determina, infatti, la loro collocazione in coda dopo l’assegnazione della sede agli altri docenti con maggior punteggio

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