Mobilità trasferimenti e passaggi di ruolo o profilo, docenti e ATA sospesi possono presentare domanda?

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Mobilità docenti e ATA per il prossimo anno scolastico 2022/23: tra qualche settimana sarà possibile presentare domanda attraverso le apposite funzioni su Istanze online (dal 1° ottobre si accede con SPID). C’è grande agitazione per le decisioni che verranno assunte in merito ai vincoli di permanenza sul posto di assunzione, sulla limitazione dei passaggi da sostegno a posto comune ma anche per altre problematiche.

Alla rubrica di consulenza (lal[email protected]) viene posto un quesito specifico

Sono una docente sospesa e vorrei chiedere, nel caso in cui non avverrà il licenziamento, se ho/abbiamo diritto a fare domanda di trasferimento essendo appunto sospesi nel periodo dedicato a tali operazioni. Grazie.

La sospensione vale per max 6 mesi dal 15 dicembre 2021

Alcuni docenti e  personale ATA e sono stati oggetto di provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale (ciclo primario o somministrazione della dose di richiamo) previsto dal DL 172/2021 (approvato al Senato e passato alla Camera con la fiducia).

La sospensione prevede

  • nessuna conseguenza disciplinare
  • diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
  • Stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento

La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. (quindi il personale può rientrare in servizio in qualsiasi momento).

Qualora il personale non si avvarrà di questa possibilità la sospensione, con diritto alla conservazione del posto, sarà in vigore
“comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. ”

Cosa accadrà il 16 giugno 2022, non è ancora dato sapere. Il DL non lo specifica, né alcuna ipotesi è stata avanzata in merito.

Docenti e ATA sospesi possono presentare domanda di mobilità?

La nostra risposta, ad oggi, è affermativa. Innanzitutto perché il personale in oggetto non ha interrotto il rapporto di lavoro con il Ministero dell’istruzione, ma risulta solo sospeso dall’attività lavorativa e non riceve stipendio/emolumenti.

Allo stesso modo possono (e hanno sempre potuto) presentare domanda docenti e ATA che nel periodo di presentazione delle domande di mobilità non si trovano in servizio per altra tipologia di assenza: aspettative, congedi, distacchi, maternità, al di là dello stato vaccinale imposto dal DL.

La vaccinazione infatti, secondo quanto indicato dall’art. 2 comma 2 del DL 172/2021 costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa (che avviene in presenza).

“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai
sensi del comma 1”

Il ministero nella riunione dell’11 gennaio scorso ha comunicato ai sindacati di voler anticipare l’avvio della presentazione delle domande di mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23 a fine gennaio, ma ad oggi non sono state convocate nuove riunioni per la sottoscrizione del nuovo CCNI che disciplinerà le operazioni del prossimo triennio.

Le domande potranno essere presentate (come già gli anni precedenti) in modalità telematica attraverso Istanze online, pertanto non troviamo nessun ostacolo e nessuna difficoltà nel considerare il personale sospeso alla pari dei colleghi.

Parimenti, non sono ancora note (e non potrebbe essere diversamente) le modalità di presa di servizio nella nuova istituzione scolastica, qualora il personale in oggetto vedesse soddisfatta la propria domanda. Ma questi sono problemi che potranno essere affrontati solo alla luce della situazione contingente.

Tutto sulla mobilità del personale docente e ATA 2022/23

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