Mobilità, docenti con vincolo triennale: chi potrà presentare domanda di trasferimento 2023/24 e chi no
La mobilità territoriale prevede un vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta in presenze di specifiche condizioni. Analizziamo i dettagli
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno ho ottenuto il trasferimento interprovinciale su un distretto. Le chiedo, gentilmente , di farmi sapere se per la prossima mobilità posso chiedere trasferimento in un altro comune (la provincia resterebbe la stessa) oppure sono vincolata per tre anni nel comune dove ho ottenuto il trasferimento?”
Come prevede il CCNI sulla mobilità il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta in seguito al movimento volontario richiesto, si applica sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale in presenza di precise condizioni che, in alcuni casi, differiscono a seconda della tipologia di movimento e della tipologia di preferenza espressa sulla quale il docente risulta soddisfatto.
Vediamo quali sono le differenze e le conseguenze per i docenti coinvolti
Disposizioni normative
In base al contratto sulla mobilità l’applicazione del vincolo triennale in seguito a mobilità volontaria, è regolata dall’art.2 comma 2 e comma 3
Il comma 2 riguarda la mobilità territoriale e professionale nella provincia di titolarità:
“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Il comma 3 interessa i docenti soddisfatti nella mobilità interprovinciale, sia trasferimento che passaggio di cattedra e passaggio di ruolo:
“Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta”
Vincolo triennale con la mobilità provinciale
Il docente soddisfatto nella mobilità provinciale sarà sottoposto, quindi, al vincolo triennale se si trova in una delle seguenti condizioni:
1- trasferimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica
2- trasferimento su altra tipologia di posto (da posto comune a sostegno e viceversa) in una scuola ubicata nel comune di titolarità anche se richiesta con preferenza sintetica sul comune o distretto
2- passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola richiesta con preferenza analitica
3- passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola ubicata nel comune di titolarità anche se
richiesta con preferenza sintetica sul comune o distretto
Vincolo triennale con la mobilità interprovinciale
Il docente soddisfatto nella mobilità interprovinciale sarà sottoposto al vincolo triennale in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di movimento e dalla tipologia di preferenza sulla quale risulta soddisfatto. Come recita, infatti, il succitato comma 3, il docente sarà sottoposto a tale vincolo temporale se risulta aver ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Conclusioni
La risposta per la nostra lettrice è quindi negativa. La docente , infatti, avendo ottenuto trasferimento interprovinciale, anche se con preferenza sintetica su un distretto, è sottoposta al vincolo triennale e non potrà partecipare alla mobilità per il prossimo triennio.
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
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