Mobilità sostegno docenti TFA IV ciclo, specializzati senza abilitazione non possono chiedere passaggio ruolo

Mobilità sostegno docenti TFA IV ciclo, specializzati non abilitati non possono chiedere passaggio di ruolo.
Mobilità docenti sostegno IV ciclo
Abbiamo riferito sulla possibilità data ai docenti di ruolo, che stanno ultimando il TFA sostegno IV ciclo, di presentare domanda di trasferimento su tale tipo di posto, presentando successivamente gli estremi del titolo conseguito.
Specializzati senza abilitazione
Ricordiamo che, con la conclusione del IV ciclo di TFA sostegno, avremo i primi specializzati su sostegno senza abilitazione per la classe di concorso di concorso/grado di istruzione in cui hanno conseguito la specializzazione.
Tra i requisiti di accesso, infatti, il DM 92/2019, prevede per la scuola secondaria:
- laurea (con i CFU per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o
- laurea (con i CFU per l’accesso alla classe di concorso) + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (tale requisito, evidenziamolo, non è più previsto per l’accesso al V ciclo, in quanto transitorio).
Pertanto, potrà accadere che una docente di ruolo nella scuola dell’infanzia/primaria, quindi abilitata per tali gradi di istruzione, ha partecipato al TFA sostegno per la scuola secondaria con laurea e 24 CFU. Si specializzerà, entro il prossimo 15 maggio, ma non avrà l’abilitazione.
La suddetta docente potrà chiedere passaggio di ruolo su sostegno alla secondaria? No, secondo il vigente CCNI mobilità 2019/22.
Passaggio ruolo sostegno
Per il passaggio di ruolo su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo e secondo grado, nell’articolo 4, comma 3, del CCNI 2019/22 leggiamo:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
I requisiti richiesti dunque sono:
– aver superato il periodo di prova;
– essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta;
– essere in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
In conclusione, chi si è specializzato per un grado di istruzione per il quale non possiede l’abilitazione, come nell’esempio sopra riportato, non potrà sfruttare il titolo per la mobilità professionale.