Mobilità e servizio svolto su sostegno: il punteggio è raddoppiato solo se si richiedono posti di sostegno

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Una domanda molto frequente è relativa a come avviene il raddoppio del punteggio per il servizio svolto su posti di sostegno.

In via generale per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Ciò vale sia per gli anni di pre ruolo che per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo.

Si ricorda che ai fini del punteggio nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.

Ma che:

  • Dopo 5 anni di permanenza su posto di sostegno è possibile richiedere posto comune;
  • Ai fini del quinquennio si conta sia la decorrenza giuridica della nomina che l’anno in corso e si valutano solo gli anni di ruolo svolti su sostegno.
  • Potrà richiedere trasferimento su posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2013/14 o anni precedenti.

GLI ANNI SVOLTI SU POSTI DI SOSTEGNO NON SONO RADDOPPIATI IN TUTTI I CASI DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO

Un errore molto comune è pensare che basti aver insegnato su posto di sostegno cosicché il punteggio venga automaticamente raddoppiato.

Non è così.

Il raddoppio del punteggio avviene a due sole condizioni, che devono coesistere:

  • Se al momento del servizio svolto su posto di sostegno si era in possesso della relativa specializzazione;
  • Se nella domanda di trasferimento/passaggio si richiedono solo o anche posti di sostegno.

Facciamo degli esempi.

DOCENTE TITOLARE DI POSTO COMUNE CHE RICHIEDE SOLO POSTI COMUNI

Il docente attualmente titolare su posto comune richiede trasferimento solo su posto comune. Ha 5 anni complessivi di pre ruolo di cui 3 svolti su sostegno con il possesso del titolo di specializzazione.

Quanti punti avrà di pre ruolo?

Avrà 30 pp., ovvero si calcoleranno i 5 anni di pre ruolo complessivi (5×6 pp.) senza nessuna distinzione tra quelli svolti su posto comune e quelli svolti su posti di sostegno (anche se in possesso del titolo), perché il docente sta chiedendo nella domanda di trasferimento solo posti comuni. In questo caso compilerà quindi solo la casella relativa al pre ruolo che è quella degli anni complessivi di pre ruolo (il sistema moltiplicherà per 6 il valore inserito).

Ovviamente ciò vale anche se il docente avesse degli anni di ruolo o in altro ruolo svolti su sostegno. Si conteranno una sola volta.

DOCENTE TITOLARE DI POSTO COMUNE CHE RICHIEDE SOLO O ANCHE POSTI DI SOSTEGNO

Il docente attualmente titolare su posto comune richiede trasferimento su posto comune e su posti di sostegno (oppure solo su posti di sostegno). Ha 5 anni complessivi di pre ruolo di cui 3 svolti su sostegno con il possesso del titolo di specializzazione.

Quanti punti avrà?

In questo caso il docente dovrà compilare due caselle del pre ruolo, distinte:

  • nella prima casella che è quella relativa agli anni complessivi di pre ruolo inserirà 5 (il sistema calcolerà 30 punti.).
  • nella seconda casella che riguarda questa volta solo gli anni di pre ruolo svolti su posti di sostegno inserirà 3 (il sistema calcolerà 18 punti).

Concorrerà quindi per i posti comuni con 30 pp. di pre ruolo, mentre per i posti di sostegno con 48 pp. di pre ruolo.

Ovviamente ciò vale anche se avesse degli anni di ruolo o altro ruolo svolti su sostegno. Si conteranno una sola volta per i posti comuni, si raddoppieranno per i posti di sostegno.

DOCENTE TITOLARE DI POSTO DI SOSTEGNO CHE RICHIEDE SOLO O ANCHE POSTI COMUNI

È utile fare un ultimo esempio per i docenti che sono attualmente titolari su posto di sostegno e chiederanno nel trasferimento posti comuni.

Il docente ha 5 anni di ruolo svolti su sostegno e complessivi 5 anni di pre ruolo di cui 3 svolti su posto di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione.

Se nella domanda di trasferimento il docente chiederà solo posti comuni, compilerà solo due caselle, quella degli anni complessivi di ruolo per cui avrà 30 pp. (5×6), e quella relativa agli anni complessivi di pre ruolo per cui avrà altri 30 pp. (5×6) a nulla rilevando gli anni svolti su posto di sostegno.

  • Anni di ruolo complessivi 5= 30 pp.
  • Anni di pre ruolo complessivi 5= 30 pp.

Complessivamente concorrerà per i posti comuni con 60 pp. tra ruolo e pre ruolo.

Pertanto, in questo caso, gli anni di ruolo e di pre ruolo svolti su sostegno non devono essere raddoppiati ai fini del punteggio.

ATTENZIONE:

Se, però, il docente decide di concorrere solo o anche per i posti di sostegno, allora dovrà indicare i 5 anni di ruolo svolti su sostegno anche nell’apposita casella con l’attribuzione di ulteriori 30 pp., e i 3 anni di pre ruolo svolti su sostegno nell’apposita casella relativa agli anni di pre ruolo con l’attribuzione di ulteriori 18 pp.

  • Anni di ruolo complessivi 5= 30 pp.
  • Di cui 5 svolti su sostegno 5= 30 pp.
  • Anni di pre ruolo complessivi 5= 30 pp.
  • Di cui 3 svolti su posti di sostegno= 18 pp.

Concorrerà quindi per i soli posti di sostegno con 108 pp.

Si noti quindi la differenza di punteggio tra la richiesta di posti comuni e quella dei posti di sostegno.

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