Mobilità e revoca della domanda, entro quando? Le date

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L’ordinanza ministeriale n. 220/2017, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, prevede all’articolo 5 comma 2 la possibilità di revocare le domande di mobilità già presentate.

Il predetto articolo 5 comma 2 così recita:

E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili “.

Alla luce di tale disposizione, i docenti, che per qualsiasi ragione non intendono più partecipare ai trasferimenti, possono revocare le domande già presentate per mezzo di apposita istanza, che deve essere inviata all’USP competente o direttamente o tramite la scuola di servizio.

L’istanza di revoca deve essere inoltrata, per essere presa in considerazione, non oltre il quinto giorno prima del termine ultimo previsto per la comunicazione dei posti disponibili al SIDI.  Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca o quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Questi i termini ultimi di comunicazione dei posti disponibili al SIDI:

  • scuola dell’infanzia –  22 maggio 2017
  • scuola primaria –  22 maggio 2017
  • scuola secondaria di I grado – 15 giugno 2017
  • scuola secondaria di II grado – 3 luglio 2017

Considerate le date suddette, i docenti che intendono revocare le domande di mobilità inoltrate dovranno farlo entro le seguenti date:

  • scuola dell’infanzia –   17 maggio 2017
  • scuola primaria –  17 maggio 2017
  • scuola secondaria di I grado – 10 giugno 2017
  • scuola secondaria di II grado – 28 giugno 2017

I docenti, che hanno presentato più domande di movimento, devono comunicare se intendono revocare tutte le domande o alcune di esse. I

n caso manchi la suddetta indicazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, eccetto per gravi e sopraggiunti motivi debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative all’organico di fatto. Il posto liberatosi in seguito a revoca non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, conseguentemente, il rifacimento degli stessi.

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