Mobilità e restituzione al ruolo di provenienza: quali differenze tra docente in collocamento fuori ruolo e docente dopo passaggio di ruolo

WhatsApp
Telegram

Nel corso della loro attività professionale i docenti possono modificare il loro ruolo in relazione alla sede di lavoro, all’attività, alla classe di concorso e al grado di istruzione di titolarità.

Tali docenti possono o devono, nel tempo, chiedere la restituzione al ruolo di provenienza e diversi sono i criteri utilizzati e i diritti che devono essere salvaguardati in relazione alla categoria in cui rientra il docente

QUALI CATEGORIE DI DOCENTI

La richiesta di restituzione al ruolo di provenienza può essere presentata dalle seguenti due categorie di docenti:

1- docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che chiedono la restituzione al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza

2- docenti passati in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola in seguito a mobilità professionale

Riteniamo utile chiarire che rientrano nella prima categoria i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • docenti distaccati a supporto dell’autonomia scolastica
  • docenti assegnati presso Enti e Associazioni individuate dal MIUR che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
  • docenti assegnati presso Enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa
  • docenti impegnati in attività di insegnamento nelle scuole italiane all’estero

Rientrano nella seconda categoria i docenti che hanno chiesto e ottenuto passaggio di ruolo

QUALI DIFFERENZE

Analizziamo i due casi separatamente

Docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo

Come stabilisce la nota ministeriale 19450 del 28 giugno 2017, i docenti collocati fuori ruolo hanno diritto a conservare la loro sede di titolarità per 5 anni e, conseguentemente, i collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.

I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Nel CCNI sulla mobilità, viene, infatti, riservato all’argomento uno specifico articolo, precisamente l’art.7 comma 1 dove viene esplicitato quanto segue:

Le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelli richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 8 del successivo art. 8” ( cioè nel rispetto dell’aliquota del 10% riservata alla mobilità professionale al termine dei trasferimenti provinciali).

Nella sequenza operativa stabilita nell’Allegato1 del contratto, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi, questi movimenti rientrano nelle operazioni propedeutiche che precedono i trasferimenti provinciali e riguardano le operazioni n.2 (Assegnazione della scuola o dell’ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo).

Si tratta, quindi, di assegnazioni che risultano precedute soltanto dai movimenti relativi alle operazioni n.1 (Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate) come indicato nell’art.3 comma 8 del CCNI

Docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e chiedono di ritornare nel ruolo precedente

Come chiarisce l’art.7 comma 3 del CCNI sulla mobilità, il personale docente che, in seguito a mobilità professionale, è passato in altro ruolo di insegnamento (passaggio di ruolo), può chiedere la restituzione al ruolo di provenienza. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti, dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.

CONCLUSIONI

Tra le due tipologie di docenti vi è, quindi, una sostanziale differenza riguardante la tempistica nella valutazione delle loro domande.

Se, infatti, i docenti collocati fuori ruolo hanno precedenza su tutti gli altri movimenti a prescindere da titoli e punteggio, la domanda dei docenti che, dopo il passaggio di ruolo, chiedono la restituzione al ruolo di provenienza, invece, viene valutata in ultima istanza, dopo tutte le operazioni di mobilità, sempre a prescindere da titoli e punteggio.

Chiaramente per ambedue le categorie di docenti, titoli e punteggio risulteranno determinanti all’interno dell’operazione nella quale si colloca il loro movimento

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

Concorsi scuola ordinario infanzia, primaria e straordinario TER. Prosegue l’azione formativa di Eurosofia