Mobilità, quando un docente perde la titolarità nella scuola: in quali casi si verifica, cosa deve fare

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La titolarità di un docente in un’istituzione scolastica è garantita dall’organico dell’autonomia. Per il mantenimento della titolarità nella scuola, per ogni classe di concorso e tipologia di posto, il numero di cattedre deve essere uguale o superiore al numero di docenti titolari. I casi possibili sono, quindi, differenti.

Organico, cattedre e docenti titolari: casi possibili

I casi possibili nell’organico dell’autonomia sono i seguenti:

1- numero di cattedre uguale al numero di docenti titolari
In questo caso non vi è esubero e tutti i docenti conservano la loro titolarità nella scuola
2- numero di cattedre superiore al numero di docenti titolari
In questo caso sarà disponibile un numero di cattedre vacanti determinato dalla differenza tra cattedre totali e docenti. Le cattedre non occupate dai docenti titolari risulteranno disponibili per la mobilità in ingresso nella scuola, per le immissioni in ruolo o, eventualmente, per supplenze
3- numero di cattedre inferiore al numero di docenti titolari
In questo caso ci sarà esubero e risulterà soprannumerario un numero di docenti pari alla differenza tra docenti titolari e cattedre in organico

In quali casi si perde la titolarità

La perdita della titolarità nella scuola si può verificare in due casi:
1- contrazione nell’organico
2- dopo cinque anni di collocamento fuori ruolo

Contrazione nell’organico

Questo è il caso più frequente e può interessare diversi docenti che risultano titolari in un scuola dove si registra un calo nel numero di iscritti e quindi nel numero delle classi, con conseguente esubero dei docenti.

Nelle istituzioni scolastiche nelle quali si registra una contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria interna di istituto, secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità, come di seguito indicato:
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”

I docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 del contratto, nei punti I), III), IV) e VII), hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto, alle condizioni previste dal comma 2 del suddetto articolo. L’obiettivo è quello di salvaguardare la loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

In ciascuna graduatoria interna di istituto a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

Perdita di titolarità dopo cinque anni di collocamento fuori ruolo

I docenti collocati fuori ruolo perdono la loro titolarità dopo un quinquennio se non rientrano prima nel loro ruolo di appartenenza.

Come stabilisce la nota ministeriale n. 19450/2017, infatti, i docenti collocati fuori ruolo hanno diritto a conservare la loro sede di titolarità per 5 anni e, conseguentemente, i collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.

Si parla di collocamento fuori ruolo nei seguenti casi:
• docenti in servizio di insegnamento all’estero
• docenti in assegnazione presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
• docenti in assegnazione presso le Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica

I docenti collocati fuori ruolo, in sintonia con quanto prevede la nota ministeriale n.19450/2017, nel caso il collocamento abbia durata non superiore ad un quinquennio, sono assegnati, all’atto della cessazione dalla posizione di fuori ruolo, alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento, a condizione che i collocamenti non abbiano durata superiore ad un quinquennio e in caso di superamento determinano la perdita della sede di titolarità.

I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Nel CCNI sulla mobilità, viene, infatti, riservato all’argomento uno specifico articolo, precisamente l’art.7 comma 1 dove viene esplicitato quanto segue:

“Le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelli richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo art. 8” ( cioè nel rispetto dell’aliquota del 25% riservata, per il prossimo anno scolastico 2021/22, alla mobilità professionale al termine dei trasferimenti provinciali).

Questa priorità per l’assegnazione della sede di titolarità ai docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, è dimostrata dal fatto che nella sequenza operativa stabilita nell’Allegato1 del contratto, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi, questi movimenti rientrano nelle operazioni propedeutiche che precedono i trasferimenti provinciali e riguardano l’operazione n.2 – Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.

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