Mobilità docenti: per ottenere passaggio di cattedra o ruolo devono esserci minimo tre posti. Tabella con esempi

La mobilità professionale, cioè passaggi di cattedra e di ruolo, si dispone su una precisa aliquota come stabilisce il CCNI. Quale aliquota per il 2021/22, come si calcola. Questo è un anno particolarmente “ricco” perchè non capitava ormai da diversi anni che ai passaggi venisse assegnata una percentuale così consistente. Va detto altresì che da anni il Ministero non organizza corsi specifici per il conseguimento di un’altra abilitazione, riservata ai docenti di ruolo, in attesa dalla scorsa primavera della procedura con 60 domande in 60 minuti.
Il CCNI sulla mobilità firmato nel 2019 ha validità triennale e le disposizioni in esso contenute sono state applicate per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e saranno ancora in vigore per il 2021/22. A questi si aggiungono i vincoli determinati da nuove disposizioni di legge. Mobilità docenti 2021: tutti i vincoli e le percentuali di trasferimenti e passaggi [VIDEO GUIDA]
Come chiarisce l’art.6 comma 2, per il triennio citato, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi come di seguito indicato:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Terza fase della mobilità: si dispone su precise aliquote
All’interno della III fase della mobilità sono comprese diverse tipologie di movimento: i trasferimenti interprovinciali, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali
Se i trasferimenti provinciali, quindi i movimenti della I e della II fase, vengono disposti sul 100% delle disponibilità, i movimenti della III fase devono rispettare le aliquote previste nel contratto.
Come esplicitato, infatti, nell’art.8, dopo i trasferimenti provinciali i posti rimasti disponibili vengono ripartiti nel seguente modo:
1- il 50% dei posti viene accantonato per le immissioni in ruolo
2- il restante 50% dei posti viene destinato alla mobilità della III fase
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase, per il prossimo anno scolastico 2021/22, si realizzano, su questo restante 50%, secondo le seguenti aliquote:
– il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale
– il 25% alla mobilità professionale
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
Ai fini della ripartizione dei posti, l’eventuale posto dispari, come chiarisce il comma 7 del succitato art.8, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo o alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 è stato assegnato alle operazioni di mobilità, per l’anno scolastico 2020/21 è stato assegnato alle immissioni in ruolo. Nel 2021/22 dovrà dunque essere assegnato alla mobilità.
Numero minimo di posti disponibili per potere disporre un passaggio
Il numero minimo di posti disponibili per poter disporre un passaggio è indicato nella tabella inserita nel contratto come nota esplicativa dell’art.8.
Per disporre un movimento relativo alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) è necessario che dopo i trasferimenti provinciali risultino almeno 3 posti disponibili, dei quali 1 sarà destinato alle immissioni in ruolo e 2 ai movimenti della III fase con la seguente ripartizione, 1 ai trasferimenti interprovinciali e 1 alla mobilità professionale.
Per i diversi casi si rimanda alla succitata tabella inserita nel contratto (nota 1 art.8)
La tabella con gli esempi