Mobilità personale ATA 2025/26: ecco i posti disponibili. Esiti il 3 giugno. AGGIORNATO

Secondo quanto indicato all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l’anno scolastico 2025/26 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio.
La pubblicazione degli esiti delle domande è attesa per il 3 giugno 2025.
Posti disponibili prima della mobilità
Sui siti degli Uffici scolastici provinciali vengono pubblicati i posti disponibili ai fini della mobilità. Riportiamo:
Abruzzo
Teramo – Chieti e Pescara – L’Aquila –
Basilicata
Calabria
Crotone – Cosenza – Catanzaro –Reggio Calabria –
Campania
Emilia Romagna
Parma – Piacenza – Rimini– Bologna – Forlì Cesena – Ferrara – Reggio Emilia – Modena –
Friuli Venezia Giulia
Trieste –
Liguria
Savona –
Lombardia
Cremona – Monza e Brianza – Sondrio –
Marche
Ancona – Ascoli Piceno – Macerata – Pesaro e Urbino –
Molise
Isernia –
Piemonte
Cuneo –
Puglia
Bari – Brindisi – Foggia – Taranto
Sardegna
Sicilia
Agrigento – Caltanissetta ed Enna –
Toscana
Arezzo – Firenze + rettifica –
Grosseto – Prato – Lucca – Livorno
Massa Carrara – Pisa – Pistoia – Siena –
Umbria
Perugia –
Terni –
Veneto
Belluno – Padova – Treviso – Venezia – Vicenza –
Gli aspiranti possono consultare la pagina dell’Ambito territoriale di proprio interesse.
Rinuncia al trasferimento
Il quadro normativo prevede una disciplina restrittiva per quanto riguarda la rinuncia al trasferimento già concesso. La possibilità non è ammessa in via ordinaria, salvo che ricorrano specifiche circostanze eccezionali.
Secondo quanto stabilito, la rinuncia è possibile esclusivamente in presenza di gravi motivi sopravvenuti, che devono essere debitamente documentati, e solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il posto di provenienza sia rimasto vacante;
- la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
L’eventuale accoglimento della rinuncia, pertanto, è subordinato a un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione, che deve verificare il rispetto dei requisiti indicati.