Mobilità per sovrannumerari personale ATA. Pubblicazione movimenti prevista per il 1° giugno

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In questi giorni le scuole sono in fase di definizione degli organici di diritto del personale ATA, nonostante i termini di presentazione delle domande per la mobilità siano scaduti il 3 aprile 2023, questi potrebbero essere riaperti per consentire ai soli soprannumerari, di presentare domanda di mobilità.

Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di pubblicare le graduatorie definitive dei perdenti posti, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande di mobilità, l’ultimo in graduatoria, in caso di riduzione di organico, sarà perdente posto.

Sulla base dell’organico assegnato all’istituzione scolastica per l’a.s. 2023/24 si individua il personale soprannumerario, al quale si notifica il provvedimento, comunicando anche il relativo punteggio.

Il personale Ata dichiarato perdente posto, dovrà presentare domanda di mobilità in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione della condizione di soprannumerarietà.

Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

I) ‐ disabilità e gravi motivi di salute;
III) ‐ personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
IV) ‐ assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;
VII) ‐ personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Il soprannumerario può presentare domanda di mobilità condizionata o volontaria

Il personale Ata che intende avvalersi della precedenza al rientro nella sede di titolarità dovrà presentare domanda condizionata al rientro nella sede di titolarità, e per usufruire della precedenza, dovrà per forza indicare, come prima preferenza nel modulo domanda, il comune di ex sede di titolarità, in caso contrario non avrà la precedenza al rientro.

Se il perdente posto opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il “SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda, in tal caso viene meno lo stato di soprannumerario, con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio, scegliendo il “NO”, mantiene il diritto per otto anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento.

Inoltre l’interessato deve riportare nell’apposita casella del modulo‐domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione riguardante la continuità di servizio, se l’ha maturata.

Qualora nel corso dei movimenti si ripristinasse il posto, la domanda condizionata potrà essere annullata.

Decadenza del diritto al rientro con precedenza

Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi decade quando:
• non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;
• non viene indicata, come prima preferenza, l’istituzione scolastica in cui si era titolari e nel modulo domanda non s’indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;
• non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E) per chi la possiede.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Esigenze di famiglia

C’è da specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento, dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate quando il familiare al quale ci si vuole ricongiungere, sia residente nel comune di titolarità del soprannumerario da non meno di tre mesi.

Il punteggio di ricongiungimento nella mobilità 2023-2024 nei trasferimenti del personale ATA attribuisce 24 punti.

Il punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche richiedibili.

Per gli assistenti tecnici i 24 punti di ricongiungimento, potranno essere attribuiti, nel caso di mancanza d’istituzione scolastica richiedibile, nel primo comune viciniore in cui siano presenti scuole dove esiste il proprio laboratorio e dove siano istituiti posti compresi nell’area di appartenenza riguardante il proprio laboratorio, il comune viciniore s’individua secondo appositi elenchi provinciali.

Al personale Ata che fa domanda di mobilità volontaria o obbligatoria, sono riconosciuti ulteriori punteggi per esigenze di famiglia: 16 punti per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni e 12 punti per ogni figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.

Il punteggio dei figli minori è assegnato per tutte sedi espresse, il punteggio di ricongiungimento è attribuibile esclusivamente per la sede di residenza del famigliare, solo se questo risiede nello stesso comune di titolarità o in uno dei comuni dove sono collocati altri plessi appartenenti alla stessa Istituzione Scolastica.

In una dichiarazione cumulativa possono essere dichiarati sia i figli che il famigliare a cui ricongiungersi, nel caso di una famiglia monoparentale, il medesimo figlio minore può essere indicato anche come famigliare a cui ricongiungersi.

Il famigliare al quale ci si vuole ricongiungere o dal quale non ci si vuole allontanare, deve essere residente in quel comune da almeno 3 mesi, la residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.

Per quali famigliari si può chiedere il ricongiungimento oltre ai figli e al coniuge

Il ricongiungimento è richiedibile anche per i genitori qualora si tratti di un lavoratore che non è sposato, oppure nel caso di personale Ata separato giudizialmente o consensualmente.

Si può ottenere il punteggio di ricongiungimento anche per il convivente purché la convivenza sia iniziata almeno tre mesi prima della scadenza della domanda di mobilità, e purché la convivenza sia dimostrabile, devono essere conviventi a tutti gli effetti di legge.

Condizione essenziale per chiedere il ricongiungimento è che i soggetti ai quali si chiede il ricongiungimento risiedano da almeno 3 mesi nel comune richiesto.

La residenza del familiare cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni in cui dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

La convivenza deve essere anagraficamente registrata.

In alcuni casi si può derogare al requisito dei tre mesi quando si tratta di richiesta di ricongiungimento al coniuge militare che è stato trasferito d’ufficio, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale il coniuge è stato trasferito d’ufficio.

Gli esiti dei movimenti, sia della mobilità volontaria sia dei perdenti posto, saranno pubblicati il 1 giugno 2023.

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Pubblicato in ATA

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