Mobilità, per i DSGA neoimmessi in ruolo blocco trasferimenti si riduce a tre anni

La riduzione del blocco della mobilità per i DSGA neoassunti in ruolo è una delle misure inserite nella Legge di Bilancio 2022 varata definitivamente.
La modifica riguarda il comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede un blocco di 5 anni con l’eccezione ora dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
Il commento del sindacato UIL Scuola
“La riduzione da 5 a 3 anni del blocco dei trasferimenti è un intervento insufficiente. Per la UIL Scuola, innanzitutto, il bando di concorso per DSGA ha richiamato impropriamente l’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non può essere applicato al personale della scuola in quanto non paragonabile tout court al restante personale del pubblico impiego”.
“La mobilità del personale della scuola, infatti, è regolata esclusivamente dal Contratto Integrativo che è l’unico strumento che dispone in materia di trasferimenti. Ogni altra legge è disapplicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma, infatti, specifica chiaramente che ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che prevede la propria inderogabilità, può essere modificata dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione”.
“Tale materia riguarda ovviamente anche il personale docente”.