Mobilità per docenti assunti a giugno 2020 su posti quota 100: alcuni hanno il vincolo quinquennale, altri no

WhatsApp
Telegram

Ancora dubbi sul vincolo quinquennale: chi è interessato e chi no. Un caso particolare riguarda i docenti immessi in ruolo su quota 100. 

Il vincolo quinquennale è causa di malcontento tra i docenti interessati ed è ancora motivo di dubbi e incertezze tra i docenti che non sanno se ne sono coinvolti oppure no.
Cerchiamo di fare chiarezza

Vincolo quinquennale, di cosa si tratta

Si tratta di un vincolo temporale che obbliga i docenti interessati a rimanere per un quinquennio nella scuola di titolarità, impedendo loro di partecipare alla mobilità per 5 anni

Vincolo quinquennale, diverse tipologie

Il vincolo quinquennale può essere di due diverse tipologie, uno riguarda il sostegno come tipologia di posto di titolarità e l’altro riguarda la scuola di titolarità
Nel primo caso il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno oppure dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno

Nel secondo caso il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo e interessa la sede di titolarità assegnata

Vincolo quinquennale nella scuola di titolarità dopo immissione in ruolo

In seguito all’immissione in ruolo possono presentarsi diversi casi e a seconda della situazione i docenti possono essere coinvolti nel vincolo oppure no.

Ecco i casi in cui si applica il vincolo quinquennale

Immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/21

I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, si trovano nel vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità.

Si tratta di una disposizione prevista ed esplicitata nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.

Si tratta di un vincolo temporale che non riguarda solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non è possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL

Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Fanno eccezione al vincolo quinquennale le seguenti categorie di docenti:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Immissioni in ruolo precedenti il 2020/21

Sono interessati dal vincolo quinquennale tutti i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, dove si stabilisce quanto segue:

“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”

Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l’anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

Immissioni in ruolo con decorrenza giuridica antecedente il 2020/21 (su posti Quota 100)

Una particolare categoria di docenti è rappresentata da coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 su Quota 100, per i quali la decorrenza giuridica della nomina è l’anno scolastico 2019/20.

Questi docenti non necessariamente sono interessati al vincolo quinquennale e una parte di loro può, infatti, partecipare alla mobilità senza vincoli temporali.
Si tratta delle immissioni in ruolo straordinarie effettuate sulla base dell’art. 1 comma 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, assunzioni disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti Quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2020/21.

I docenti neoimmessi in ruolo con questa procedura straordinaria potranno partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, ad eccezione di coloro che, in ogni caso, sarebbero stati sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola assegnata. Si tratta dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).

Tutti gli altri docenti immessi in ruolo nel 2020/21 su posti Quota 100 potranno, invece, presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico
Nessuna distinzione invece per quanto riguarda la domanda di assegnazione provvisoria che potranno chiedere tutti i neo-immessi su Quota 100 a prescindere dal vincolo quinquennale.

Mobilità 2021, tanti docenti non potranno presentare domanda. Tutti i vincoli, scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali [LO SPECIALE]

WhatsApp
Telegram

Concorso PNRR novembre 2024: Quali novità dopo informativa MIM? Webinar Eurosofia 18 ottobre