Mobilità, docente che ha superato vincolo quinquennale sostegno: quali trasferimenti può chiedere

Il docente che ha superato il vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità per sostegno e/o posto comune presentando, se interessato, distinte domande per movimenti diversi. Vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“Quando si aprirà la mobilità, essendo concluso il vincolo quinquennale sul sostegno, posso presentare ulteriore domanda di mobilità professionale? Se si dovrò inoltrare due distinte domande di mobilità?”
Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni. Nel corso del quinquennio potrà, quindi partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno. Nel caso di un passaggio di ruolo sempre sul sostegno dovrà ricominciare il quinquennio nel nuovo ruolo di titolarità.
Diverso è il caso del docente che ha superato il vincolo quinquennale sul sostegno, poiché oltre al sostegno può partecipare alla mobilità anche per posto comune oppure, se non è più interessato al sostegno, può chiedere solo altra tipologia di posto
Quali movimenti si possono chiedere
Come chiarisce l’art.23 comma 10 del CCNI sulla mobilità, l’insegnante titolare sul sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti di sostegno.
Potrà quindi chiedere trasferimento sia per il sostegno che per posto comune utilizzando lo stesso modulo di domanda, dove potrà indicare l’ordine di priorità con il quale dovrà essere valutata la sua richiesta per le due tipologie di posto
Se è in possesso dei titoli necessari, potrà partecipare, inoltre, alla mobilità professionale sia per sostegno che per materia, utilizzando un modulo distinto per ogni passaggio richiesto, che potrà essere passaggio di cattedra o passaggio di ruolo per diverse classi di concorso.
Il passaggio di ruolo può essere chiesto soltanto per un solo grado di istruzione , ma anche per più classi di concorso appartenenti al grado richiesto
Si ritiene utile sottolineare, per fornire una completa informazione, quanto dispone il comma 3 del succitato art.23, dove si stabilisce quanto segue:
“ [….] I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso)[….]”
Preferenze provinciali e interprovinciali nella stessa domanda
Nella domanda di mobilità potranno essere espresse sino a 15 preferenze, tra scuole, distretti, comuni e province. Nella stessa domanda sarà, quindi, possibile chiedere sedi ubicate nella provincia di titolarità e anche in altre province
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, avendo superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e non essendo sottoposto ad ulteriori vincoli temporali nella scuola di titolarità, se interessato, potrà sicuramente partecipare, per il prossimo anno scolastico 2020/21, alla mobilità su posto comune, chiedendo sia trasferimento che passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, se in possesso dei titoli necessari per i passaggi richiesti.
Se chiederà i tre movimenti dovrà presentare una domanda distinta per ognuno di essi, una per il trasferimento, una per il passaggio di cattedra (o più di una se chiede più classi di concorso) e una per il passaggio di ruolo (o più di una se chiede più classi di concorso per il grado richiesto)
È importante ricordare che il passaggio di ruolo prevale sugli altri movimenti, mentre tra il passaggio di cattedra e il trasferimento sarà possibile indicare nella domanda a quale dei due movimenti si intende dare priorità
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