Mobilità per assistenza familiare disabile, blocco triennale illegittimo: così ha deciso il tribunale di Bari
Arrivano le prime vittorie Anief in tribunale sull’illegittimità del “blocco” della mobilità, prima quinquennale e ora triennale, introdotto dall’art. 1, comma 17 octies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 per il personale che assiste familiare con disabilità grave.
Il Tribunale del Lavoro di Bari, su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Maria Rosaria Calvio e Nicola Zampieri, ha emanato un provvedimento d’urgenza che evidenzia come non sia possibile limitare il diritto al trasferimento per assistenza a persona affetta da disabilità grave al solo personale immesso in ruolo dopo il 2020 che assiste un familiare la cui certificazione di disabilità sia stata acquisita dopo la partecipazione al concorso da cui è scaturita l’assunzione. Marcello Pacifico (Anief): “Confermate le nostre tesi: il vincolo sulla mobilità e sulle assegnazioni provvisorie è illegittimo e deve essere eliminato con provvedimento urgente del legislatore per far sì che le prossime procedure di trasferimento non violino il giusto diritto non solo all’assistenza ai familiari disabili, ma in generale all’unità familiare”.
La previsione normativa intervenuta nel 2019 con la modifica dell’art. 399 del D.Lgs. 297/1994 che “blocca” i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie – ad avviso dell’Anief illegittima a prescindere dalla condizione individuale del personale immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021 – contiene, infatti, delle specifiche esclusioni e, per quanto riguarda il personale che assiste un familiare con disabilità grave, concede la possibilità di partecipare comunque alle procedure di trasferimento o assegnazione provvisoria “al personale di cui all’ articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 /92 purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”. Proprio questa “limitazione” condizionata alla data di riconoscimento della situazione di disabilità del familiare è stata contestata in tribunale per una docente immessa in ruolo nel 2020 da Graduatorie di Merito del Concorso Ordinario 2016 e il Giudice del Lavoro di Bari ha accolto l’istanza dei legali Anief evidenziando – proprio come da sempre sostenuto dal nostro sindacato – che “Il riferimento temporale alla data di superamento del concorso indetto con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, è iniquo e sproporzionato non solo perché la discriminazione operata dal DL. n. 126/2019 sulla base della data di certificazione è del tutto ingiustificata e non necessaria, ma anche perché in tal modo si introduce retroattivamente il vincolo di permanenza, atteso che il preesistente assetto normativo e contrattuale consentiva agli insegnanti assistenti di congiunti con disabilità grave di presentare domanda di mobilità con la precedenza prevista dall’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992”.
“Il Giudice ha concordato sulla nostra tesi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ed evidenziato come la limitazione della possibilità di assegnazione provvisoria in favore di quei docenti che si occupano di familiare disabile ma che dispongono di una certificazione successiva al concorso, costituisce un illogico discrimine rispetto a quei docenti che erano impegnati nella cura di una persona disabile già da prima del concorso da cui è derivata l’immissione in ruolo e ha chiarito che una tale condizione configura una discriminazione “associata” commessa, cioè, comunque a discapito della persona disabile anche nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice non sia immediatamente portatore del fattore di protezione (nella specie l’handicap), ma si occupi di un disabile. Tale situazione, quindi – conclude il presidente Anief – confligge con i principi della Direttiva 2000/78/CE come sostenuto dai nostri legali e rientra nell’ambito di applicazione delle tutele antidiscriminatorie come ha chiarito, anche, la Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008 pronunciata all’esito della causa C 303/06 Coleman c. Attridge Law and Steve law”.
Il Tribunale del Lavoro di Bari, dunque, con un provvedimento che è destinato a segnare la giurisprudenza in materia, disapplica, in accoglimento del ricorso Anief, l’art. 1, comma 17octies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 accertando e dichiarando la natura discriminatoria del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria e, per l’effetto, “ordina alla Amministrazione, anche ex art. 3 della l. n. 67/2006, art. 28 del D. Lgs n. 150/2011 e art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001, di consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria con precedenza ex articolo 33, comma 5, della legge 104/92 e con conseguente attribuzione della sede di servizio secondo l’ordine delle preferenze indicate nella domanda di assegnazione provvisoria”.
L’Anief, unico sindacato che si è schierato sin da subito contro ogni vincolo ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie, dunque, ha ottenuto nuovamente ragione in tribunale e conferma la propria intenzione, anche per la mobilità 2022 di voler tutelare in ogni sede opportuna i diritti di tutti i lavoratori della scuola cui in nessun caso può essere negata la possibilità effettiva e immediata di riavvicinarsi alla propria famiglia e ai propri cari.