Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità 2025 docenti neoassunti PNRR confermati su sede supplenza: quando possono e quando devono presentare domanda

WhatsApp
Telegram

Docenti assunti da concorso PNRR1 e confermati su sede supplenza: quando devono e quando possono presentare domanda di mobilità. 

Concorso PNRR1: assunti dopo il 31/08 ed entro il 31/12

Ai sensi del DL n. 71/2024 le assunzioni del personale docente per l’anno scolastico 2024/25 sono state caratterizzate da una fase straordinaria dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2024 per graduatorie del concorso PNRR1 pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

I vincitori di concorso così individuati hanno preso servizio, entro 5 giorni dalla nomina, sulla sede accantonata dall’USR o sulle sede in cui stavano svolgendo la supplenza al 31 agosto (valida anche la supplenza fino ad avente diritto) in quanto posto vacante.

Conferma su sede supplenza

Riguardo alla conferma sulla sede di supplenza, vi erano diversi dubbi chiariti poi dal MIM con nota del 6 dicembre 2024 nonché dalla stessa procedura informatizzata di assunzione, nell’ambito della quale i docenti interessati non sono stati convocati per la scelta della provincia e della scuola, in quanto confermati (ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del succitato DL 73/2021) sulla sede in cui stavano svolgendo una supplenza con le caratteristiche di cui sopra, sede divenuta la loro scuola di titolarità.

La conferma è avvenuta specifico provvedimento da parte dell’USR di riferimento.

Quesito

Sono una vincitrice del concorso PNRR 1 in Lombardia per la classe di concorso EEEE scuola primaria. Ad Agosto tramite GPS ho ottenuto un 31.08 che mi è stato tramutato in indeterminato con l’uscita della GM e mi è stata dunque assegnata provincia e sede grazie al DL 71/2024. Scrivo perché oggi è stato firmato il contratto per la mobilità e perché vorrei realmente capire la questione della conferma su sede che nessuno ha messo in luce fino ad ora: la legge dice che noi siamo confermati su sede, ma non è chiaro se:

A) saremo obbligati a fare domanda di mobilità perché “perdenti posto”
B) il nostro vincolo è triennale e quindi se NON si rientra in nessuna delle deroghe del nuovo CCNI e quindi non si può chiedere mobilità si risulta automaticamente confermati per tre anni? Vorrei capire inoltre come mi sarà possibile sapere di essere perdente posto se le graduatorie interne degli istituti scolastici non sono state ancora aggiornate con i neoassunti?

Rispondiamo alle diverse domande poste dalla lettrice. La stessa:

  • è titolare nella scuola in cui ha ottenuto la supplenza e sulla quale è stata confermata (indipendentemente dalla fruizione o meno delle deroghe);
  • come tutti i neoassunti, è vincolata nella scuola in esame per tre anni scolastici;
  • se rientra in una delle deroghe previste dal CCNI 25/28, pur soggetta al vincolo, potrà comunque presentare domanda di mobilità e, se soddisfatta nel movimento, sarà titolare nella scuola in cui eventualmente otterrà il trasferimento;
  • saprà di essere o meno perdente posto, in caso di contrazione di organico, quando saranno redatte le graduatorie interne di istituto, la cui redazione e pubblicazione sono previste entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, che sarà fissata dall’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26 (pertanto, le graduatorie in esame al momento non possono essere aggiornate);
  • se sarà perdente posto dovrà presentare la relativa domanda (se non la presenta sarà comunque trasferita d’ufficio). Questa domanda non è la domanda di mobilità, è una domanda specifica.

Pertanto, se la docente è soddisfatta della sede ottenuta da concorso tramite conferma della supplenza, non deve far nulla in relazione alla domanda di mobilità.

Se dovesse risultare perdente posto, sarà attivata una speciale procedura, nell’ambito della quale potrà presentare domanda in qualità di “sovrannumerario“.

Se la docente non è soddisfatta della sede ottenuta, deve verificare se rientra in una delle deroghe previste dal nuovo CCNI 2025/28.  In caso affermativo potrà presentare domanda nel periodo che a breve sarà indicato dal Ministero (la domanda di mobilità è attesa per fine febbraio – inizio marzo)  e sperare di poter ottenere una sede o provincia preferita. Avere la deroga – lo ricordiamo – non significa avere la precedenza ma permette solo di poter partecipare alla mobilità, altrimenti negata dal vincolo di assunzione.

Approfondisci mobilità

Mobilità docenti 25/26: chi può presentare domanda, quante e quale prevale, preferenze e conseguenze

Mobilità docenti 2025: avere la deroga per la domanda non significa avere la precedenza per il trasferimento. RISPOSTE AI QUESITI

Mobilità 2025 docenti e legge 104: precedenza e superamento vincoli. Si può fruire di entrambi o solo della deroga

TUTTO SULLA MOBILITA’

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Le prove equipollenti per gli studenti con disabilità nella scuola secondaria di 2° grado. Live giorno 17 e 18 Aprile 2025