Mobilità per insegnanti sostegno: quali domande posso presentare? Come si calcola il vincolo quinquennale

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La mobilità per gli insegnanti di sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale di permanenza su questa tipologia di posto.

L’immissione in ruolo sul sostegno o, come stabilisce l’art.23 comma 7 del contratto sulla mobilità, il trasferimento da posto comune a posto di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza dell’immissione in ruolo o del trasferimento, su tale tipologia di posto.

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze indicata nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI.

Nel computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso, in sintonia con quanto prevede il comma 8 del succitato art.23

QUALI DOMANDE?

Le domande di mobilità che possono presentare gli insegnanti di sostegno dipendono, quindi, dal superamento o meno del vincolo quinquennale.

Considerando che i movimenti possibili sono quelli relativi alla mobilità territoriale (trasferimento) e, per i docenti in possesso dei titoli e requisiti necessari, alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), è possibile distinguere diversi casi

MOBILITÀ A PRESCINDERE DAL VINCOLO QUINQUENNALE

Tutti gli insegnanti di sostegno, sia coloro che sono ancora nel vincolo quinquennale, sia chi il vincolo lo ha superato, possono presentare domanda di trasferimento sempre sul sostegno.

Se otterranno il movimento richiesto, questo non determinerà l’interruzione nel calcolo del quinquennio, per i docenti che non l’hanno ancora raggiunto

MOBILITÀ NEL VINCOLO QUINQUENNALE

Gli insegnanti di sostegno che si trovano ancora nel vincolo quinquennale possono partecipare alla mobilità solo per posto di sostegno e non per posto comune o classe di concorso

Questi docenti possono, quindi, presentare le seguenti domande:

1- trasferimento sulla stessa tipologia di posto di titolarità (sostegno)

2- passaggio di ruolo sempre sul sostegno

In seguito al trasferimento prosegue il computo del quinquennio

In seguito al passaggio di ruolo il computo del quinquennio ricomincia nel nuovo ordine o grado di titolarità, come chiarisce esplicitamente l’art.23 comma 11 del CCNI dove si stabilisce che “i docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio [….]”

MOBILITÀ SENZA VINCOLO QUINQUENNALE

Gli insegnanti di sostegno che hanno superato il quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto hanno la possibilità di decidere liberamente quali domande di mobilità presentare sia sul sostegno che su posto comune o classe di concorso.

Questi docenti, infatti, possono partecipare sia alla mobilità territoriale che alla mobilità professionale, presentando le seguenti domande:

1- trasferimento sia su posto di sostegno che su posto comune

2- passaggio di cattedra

3- passaggio di ruolo sia su posto di sostegno che su posto comune

IL VINCOLO QUINQUENNALE NON È “UNA TANTUM”

Riteniamo utile sottolineare che, in seguito al passaggio di ruolo sul sostegno, il docente pur avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno, dovrà superarne un altro nel nuovo ordine o grado di titolarità.

Il vincolo quinquennale, infatti, non è “una tantum” e si deve ripetere anche in seguito ad un “rientro” nel sostegno nello stesso grado di istruzione dove, negli anni passati, il docente ha già superato il quinquennio di permanenza sul sostegno

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