Mobilità insegnanti 2021, a breve date e domanda online. Quali precedenze valgono e come indicarle
Le domande di mobilità, trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, potranno essere presentate dai docenti interessati nelle prossime settimane, tramite istanze online. Il Ministero comunicherà tramite apposita ordinanza le finestre utili per la compilazione.
Precedenze
L’articolo 13 del contratto sulla mobilità 2019-2022 indica quali sono le precedenze di cui possono usufruire i docenti beneficiari:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998
Le precedenze suddette si applicano nelle varie fasi dei movimenti (non valgono per la mobilità professione, eccetto la prima).
Preferenza e precedenze
Lo scorso anno scolastico l’articolo 9, comma 12, dell’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, forniva una importante precisazione in merito al rapporto tra preferenze espresse nel modulo domanda e precedenze.
Ricordiamo, prima di riportare il summenzionato articolo 9/12, che nel modulo domanda è possibile esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali. Quindi nella stessa domanda si può chiedere sia trasferimento nell’ambito della provincia di titolarità che in altra provincia.
Articolo 9, comma 12, dell’OM:
In merito alle precedenze si richiama quanto puntualmente definito dall’articolo 13, comma 1 del CCNI. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
In pratica: se nel modulo domanda si inseriscono preferenze per più province, la preferenza riguardante la provincia in cui si esercita la precedenza, numericamente non deve essere necessariamente la N.1 del modulo domanda. Questo perché, prima della provincia in cui si esercita la precedenza, è possibile esprimere anche altre province.
Evidenziamo che quanto detto sopra riguarda la provincia/e in generale, dedicheremo appositi articoli che specificheranno come esprimere le singole preferenze (scuola, distretto, comune e provincia) in caso di precedenza.